Art. 7.
  Fatti  salvi  i  criteri  generali per  la  regolamentazione  degli
accessi, il  numero degli iscritti,  determinato per ciascun  anno di
corso e  in totale, viene  stabilito annualmente dal  consiglio della
scuola, tenuto  conto delle risorse  e dele strutture  e attrezzature
disponibili,  nonche' degli  indirizzi  in ordine  alle esigenze  del
mercato   del  lavoro   contenuti  negli   eventuali  protocolli   di
collaborazione sottoscritti dalla scuola.