Art. 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, il numero degli iscritti, determinato per ciascun anno di corso e in totale, viene stabilito annualmente dal consiglio della scuola, tenuto conto delle risorse e dele strutture e attrezzature disponibili, nonche' degli indirizzi in ordine alle esigenze del mercato del lavoro contenuti negli eventuali protocolli di collaborazione sottoscritti dalla scuola.