Art. 2. Organizzazione, durata, norme d'accesso 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente trecento ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola il dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Universita' di Pavia. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4. 2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4, dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5. Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di cento punti e' cosi' suddiviso: a) cinquanta punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, piu' dieci punti da prova orale; b) venti punti dalla media di cinque esami propedeutici e/o inerenti la specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta'; c) dieci punti dalla valutazione della tesi di laurea o di pubblicazioni inerenti la specialita'; d) dieci punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola. La commissione del concorso sara' formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facolta'