Art. 2.
               Organizzazione, durata, norme d'accesso
  2.1.  Il corso  di specializzazione  ha la  durata di  cinque anni.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  indicativamente  trecento  ore  di
didattica  formale e  seminariale ed  inoltre attivita'  di tirocinio
guidate,   da   effettuare    frequentando   strutture   nefrologiche
universitarie  ed  ospedaliere  sino  a  raggiungere  l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai  sensi della normativa generale,  concorre al funzionamento
della scuola  il dipartimento  di medicina  interna e  terapia medica
dell'Universita' di Pavia.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro  insieme   a  requisiti  di  idoneita'   per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologie dei  servizi e
delle prestazioni  eseguite, secondo  gli standards stabiliti  con le
procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli di intesa  di cui allo stesso art. 6,  comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Al  fine di garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4.
  2.3. Tenendo  presenti i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di cui al comma 4, dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la Scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale
di  quaranta specializzandi.  Il numero  effettivo degli  iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero della  sanita' ed il Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  e dalla  successiva ripartizione
dei posti  tra le  universita'. Il numero  degli iscritti  a ciascuna
scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola
coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il  concorso e'  effettuato mediante  prove e  valutazione dei
titoli.  Il  punteggio  finale  massimo   di  cento  punti  e'  cosi'
suddiviso:
  a) cinquanta punti  da prova scritta con quiz  a risposta multipla,
piu' dieci punti da prova orale;
  b)  venti  punti  dalla  media di  cinque  esami  propedeutici  e/o
inerenti  la specialita',  stabiliti  con delibera  del consiglio  di
facolta';
  c)  dieci  punti  dalla  valutazione  della tesi  di  laurea  o  di
pubblicazioni inerenti la specialita';
  d) dieci punti  per internato universitario coerente  con la scuola
di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facolta'