Art. 5. Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualita', cioe' a quaranta semestralita'. Venti semestralita' sono collocate nel primo biennio, venti semestralita' nel secondo biennio. La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti e' demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV. Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralita' o annualita' e semestralita' ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costituivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralita' o annualita' e semestralita' ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralita' o annualita' corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientificodisciplinari; c) stabilisce le qualificazioni piu' opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilita' di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali cio' sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali. I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalita' e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientificodisciplinare.