IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 15 aprile 1997, relativa al riordinamento del diploma universitario di "terapista della riabilitazione" che muta la propria denominazione in diploma universitario per "fisioterapista"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1997 nonche' del senato accademico del 30 luglio 1997, con le quali e' stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 1754 del 21 agosto 1997 relativa al riordinamento del corso di diploma universitario in "fisioterapista"; Vista la nota ministeriale n. 2587 del 13 ottobre 1997, contenente l'approvazione della proposta di modifica statutaria: Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Nell'art. 538 relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Universita' degli studi di Cagliari, e' soppresso il diploma universitario per "terapista della riabilitazione" e sostituito da quello di "fisioterapista", afferente alla facolta' di medicina e chirurgia.