Art. 2. Gli articoli dal 542 al 544, relativi al diploma universitario in "terapista della riabilitazione" sono soppressi. Dopo l'art. 541 relativo al diploma universitario in scienze infermieristiche e con lo scorrimento della numerazione successiva e' inserito il nuovo diploma universitario per "fisioterapista" che sostituisce quello di "terapista della riabilitazione".