Art. 2. Procedura per la concessione dei sussidi 1. Ai fini della concessione dei predetti sussidi e premi il soggetto interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, successivamente indicato con il termine "Ministero", dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno: a) domanda redatta in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente oggetto e finalita' dell'iniziativa, codice fiscale dell'ente richiedente, importo richiesto ed estremi del conto corrente su cui accreditare l'eventuale sussidio; b) atto costitutivo e statuto aggiornato, in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in regola con l'imposta di bollo, recanti le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della presente direttiva; c) relazione sull'attivita' svolta, contenente la descrizione del programma realizzato, indicazione dei relativi costi a consuntivo ed il piano di copertura finanziaria; d) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risultino gli importi di altre eventuali agevolazioni ottenute o richieste; e) documentazione delle spese sostenute; f) eventuale documentazione relativa al convegno o alla manifestazione; g) documentazione di cui all'allegato A, da inoltrare solo in caso di richiesta di agevolazioni superiori a 50 milioni di lire, necessaria al "Ministero" per la richiesta alla prefettura delle "informazioni antimafia"; 2. Il "Ministero" ha facolta' di chiedere, ove necessario, ulteriori elementi informativi ad integrazione di quanto elencato al comma precedente. 3. Il "Ministero", esaminate le domande secondo l'ordine cronologico di trasmissione, accerta la compatibilita' delle iniziative con le finalita' previste dalla vigente normativa ed emana i provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei sussidi, nonche' gli ordinativi di pagamento fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 4. Per l'anno 1997, le domande dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre dell'anno medesimo.