Art. 2.
               Procedura per la concessione dei sussidi
  1.  Ai fini  della  concessione  dei predetti  sussidi  e premi  il
soggetto   interessato,   mediante   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, trasmette  al Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato,   successivamente    indicato   con    il   termine
"Ministero", dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno:
  a)  domanda  redatta  in  carta  legale,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante,  contenente  oggetto   e  finalita'  dell'iniziativa,
codice fiscale  dell'ente richiedente,  importo richiesto  ed estremi
del conto corrente su cui accreditare l'eventuale sussidio;
  b)  atto  costitutivo e  statuto  aggiornato,  in copia  dichiarata
conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed
in  regola  con l'imposta  di  bollo,  recanti  le finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 1, della presente direttiva;
  c) relazione  sull'attivita' svolta, contenente la  descrizione del
programma realizzato, indicazione dei  relativi costi a consuntivo ed
il piano di copertura finanziaria;
  d) atto  notorio o dichiarazione  sostitutiva di atto  notorio, dal
quale risultino gli importi  di altre eventuali agevolazioni ottenute
o richieste;
    e) documentazione delle spese sostenute;
  f)   eventuale  documentazione   relativa   al   convegno  o   alla
manifestazione;
  g) documentazione di cui all'allegato  A, da inoltrare solo in caso
di  richiesta  di  agevolazioni  superiori  a  50  milioni  di  lire,
necessaria  al "Ministero"  per  la richiesta  alla prefettura  delle
"informazioni antimafia";
  2.  Il  "Ministero"  ha   facolta'  di  chiedere,  ove  necessario,
ulteriori elementi informativi ad  integrazione di quanto elencato al
comma precedente.
  3.   Il  "Ministero",   esaminate  le   domande  secondo   l'ordine
cronologico   di  trasmissione,   accerta  la   compatibilita'  delle
iniziative con le finalita' previste dalla vigente normativa ed emana
i provvedimenti di concessione  e contestuale erogazione dei sussidi,
nonche'  gli  ordinativi di  pagamento  fino  alla concorrenza  delle
risorse finanziarie disponibili.
  4. Per l'anno  1997, le domande dovranno essere  trasmesse entro il
30 novembre dell'anno medesimo.