Art. 3.
                       Investimenti ammissibili
                misura dell'intervento, cumulabilita'
  1.  Sono  ammesse  ai  benefici le  spese  strettamente  necessarie
all'attuazione delle  iniziative volte a favorire  l'incremento delle
piccole  industrie,  al netto  di  IVA  e  di eventuali  altri  oneri
passivi, sostenute  in misura non  inferiore al 60% del  costo totale
dell'iniziativa  nell'esercizio  precedente  a quello  in  cui  viene
presentata la domanda.
  2. Il sussidio  e' riconosciuto nella misura massima  del 40% delle
spese  ammesse  di cui  al  comma  precedente  ed e'  cumulabile  con
eventuali altri  benefici concessi  da altre amministrazioni  o enti,
fino alla concorrenza del 90% del costo totale dell'iniziativa.
  La presente direttiva  sara' trasmessa alla Corte dei  conti per la
registrazione e pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 3 novembre 1997
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 214