Art. 3. Investimenti ammissibili misura dell'intervento, cumulabilita' 1. Sono ammesse ai benefici le spese strettamente necessarie all'attuazione delle iniziative volte a favorire l'incremento delle piccole industrie, al netto di IVA e di eventuali altri oneri passivi, sostenute in misura non inferiore al 60% del costo totale dell'iniziativa nell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la domanda. 2. Il sussidio e' riconosciuto nella misura massima del 40% delle spese ammesse di cui al comma precedente ed e' cumulabile con eventuali altri benefici concessi da altre amministrazioni o enti, fino alla concorrenza del 90% del costo totale dell'iniziativa. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 1997 Il Ministro: Bersani Registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 214