(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                           DOCUMENTAZIONE
                   PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
  (Articoli 2  e 4 del decreto  legislativo 8 agosto 1994,  n. 490, e
art.  15 del  decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67,  convertito dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135).
  Qualora l'importo  del sussidio richiesto  sia inferiore a  lire 50
milioni la domanda non dovra' essere corredata da alcun documento.
  a) Qualora l'importo del sussidio richiesto sia superiore a lire 50
milioni e  inferiore o uguale a  lire 300 milioni, la  domanda dovra'
essere  corredata   dai  seguenti   documenti  (in  originale   e  in
fotocopia):
  1)  certificato di  iscrizione al  registro ditte  della camera  di
commercio,  industria  e  artigianato e  agricoltura  competente  per
territorio (ovvero certificato del tribunale), rilasciato in data non
antecedente di oltre trenta giorni alla data della domanda, dal quale
risultino i  legali rappresentanti  e tutti gli  eventuali componenti
l'organo  amministrativo  (nome,  cognome, data  di  nascita,  carica
sociale detenuta);
  2) modello di cui all'allegato A1, contenente la trascrizione delle
complete generalita'  dei soggetti risultanti dal  certificato di cui
al punto  precedente (utilizzare  carta non  intestata e  non apporre
timbri ne' firme).
  In alternativa,  ai sensi dell'art.  15 del decreto-legge  25 marzo
1997, n. 67,  convertito dalla legge 23 maggio 1997,  n. 135, e' data
facolta'  ai   soggetti  interessati  di  richiedere   i  certificati
antimafia,   previa   informativa   a  questa   amministrazione   che
provvedera' a rilasciare il nulla osta alla prefettura competente per
territorio. Tali certificati dovranno essere allegati alla domanda di
concessione del sussidio.
  b) Qualora  l'importo del sussidio  richiesto sia superiore  a lire
300 milioni la domanda dovra' essere corredata dai seguenti documenti
(in originale e in fotocopia):
  1)  certificato di  iscrizione al  registro ditte  della camera  di
commercio,  industria  e  artigianato e  agricoltura  competente  per
territorio (ovvero certificato del tribunale), rilasciato in data non
antecedente di oltre trenta giorni alla data della domanda, dal quale
risultino i  legali rappresentanti  e tutti gli  eventuali componenti
l'organo  amministrativo  (nome,  cognome, data  di  nascita,  carica
sociale detenuta);
  2)  certificati  anagrafici  di  stato  di  famiglia  dei  soggetti
risultanti dal  certificato di  cui al  punto precedente,  recanti le
complete generalita' degli interessati;
  3) dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da
ciascuno dei  predetti soggetti, attestanti  la non sussistenza  o la
sussistenza e le  esatte generalita' "dei familiari,  anche di fatto,
conviventi nel territorio dello  Stato". La dichiarazione deve essere
autenticata secondo le  modalita' previste all'art. 20  della legge 4
gennaio 1968, n. 15;
  4) modello di cui all'allegato A2, contenente la trascrizione delle
complete generalita'  dei soggetti risultanti dal  certificato di cui
al punto  precedente (utilizzare  carta non  intestata e  non apporre
timbri ne' firme).
  In  sostituzione dei  certificati di  cui al  precedente punto  2),
potra' essere  ritenuta valida la  dichiarazione di cui al  punto 3),
purche' integrata con le generalita'  di tutti i soggetti interessati
e redatta secondo lo schema di cui all'allegato A3.
  Qualora l'ammontare dei  sussidi chiesti complessivamente nell'arco
di dodici mesi,  con successive domande, superi i limiti  di 50 o 300
milioni,   e'   necessario   produrre  la   documentazione   prevista
rispettivamente ai punti a) e b), di cui sopra.