IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con
decreto  rettorale  n. 18  del  20  dicembre 1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995;
  Considerato che,  ai sensi  dell'art. 69  dello statuto,  il senato
accademico, sentito  il consiglio di amministrazione,  ha deliberato,
nelle sedute del  2 giugno 1997 e del 22  luglio 1997, modifiche agli
articoli 2, 5, 11, 12, 13, 14, 22,  27, 28, 29, 30, 53, 60 e 67 dello
statuto;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
per i  controlli di competenza  con rettorale, prot. n.  31134 dell'8
agosto 1997,  raccomandata a.r. ricevuta  dal Ministero il  14 agosto
1997;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, con nota prot. n. 2549 del 9 ottobre 1997,
ha comunicato,  ai sensi dell'art. 6,  comma 9, della legge  9 maggio
1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;
  Considerato che, pertanto, per le sopracitate modifiche puo' essere
emanato il relativo decreto rettorale;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto  per l'emanazione  delle  modifiche  dello statuto  generale
d'Ateneo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono emanate  le seguenti  modifiche allo  statuto dell'Universita'
degli studi  di Genova.  Gli articoli,  nella stesura  risultante dal
recepimento delle  suddette modifiche, sono  pubblicati integralmente
nell'allegato A al presente decreto:
  Art.  2 (Il  senato accademico).  - La  lettera b)  del comma  1 e'
sostituita dalla seguente:
  " b) determina, su proposta del rettore, criteri per la definizione
e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle
effettive  esigenze  didattiche  e  scientifiche, e  ne  delibera  la
conseguente allocazione".
  Art. 5 (La  commissione paritetica di Ateneo). - La  lettera b) del
comma 2 e' sostituita dalla seguente:
  " b) redige  e approva una relazione annuale sulla  didattica e sul
complesso  dei  servizi  forniti   agli  studenti;  la  relazione  e'
trasmessa  agli organi  di governo  dell'Ateneo che  sono chiamati  a
pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi".
  Art. 11 (Il consiglio di facolta'). -  La lettera g) del comma 1 e'
sostituita dalla seguente:
  "  g)   formula  proposte  al  senato   accademico  concernenti  la
destinazione, nonche'  le relative modalita' di  copertura, dei posti
di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi
di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati".
 La lettera m) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
  "  m)  approva la  relazione  annuale  sull'attivita' didattica  e,
sentita la commissione paritetica di facolta', il rendiconto motivato
delle  spese del  centro di  servizi di  facolta' e  delle strutture,
relative ai contributi studenteschi".
  Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Il consiglio di facolta' e'  composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  e  dai  ricercatori confermati  che  appartengono  alla
facolta', da  rappresentanti degli  studenti e da  rappresentanti del
personale tecnicoamministrativo facenti capo alla facolta'. Qualora i
ricercatori confermati  siano in  numero superiore  al settantacinque
per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza
al collegio  e' limitata  alla percentuale  sopra citata,  sulla base
dell'anzianita'  nel   ruolo  e,   subordinatamente,  dell'anzianita'
anagrafica".
  Art. 12  (Il preside). -  La lettera d)  del comma 1  e' sostituita
dalla seguente:
  "  d)  presenta  al  consiglio di  facolta'  la  relazione  annuale
sull'attivita' didattica, sulla base  delle relazioni predisposte dai
consigli  di  corso di  laurea  e  di  diploma, e  dalla  commissione
paritetica  di facolta'  e il  rendiconto analitico  delle spese  del
centro  di  servizi  di  facolta'  e  delle  strutture,  relative  ai
contributi studenteschi,  secondo modalita' indicate  dal regolamento
di facolta'".
  Art. 13  (La commissione paritetica di  facolta'). - Il comma  3 e'
sostituito dal seguente:
  "3. La commissione paritetica di facolta':
  a) esercita  funzioni di  osservatorio sull'organizzazione  e sullo
svolgimento dell'attivita'  didattica, del  tutorato e di  ogni altro
servizio fornito agli studenti dalla facolta';
  b) formula alle strutture  competenti proposte dirette a migliorare
lo  svolgimento  della  didattica,  salva  restando  la  liberta'  di
insegnamento garantita ai singoli docenti;
  c) redige e trasmette alla  commissione paritetica di Ateneo per la
didattica   e  il   diritto   allo  studio   una  relazione   annuale
sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio
fornito  agli  studenti  dalla  facolta',  avvalendosi  di  oggettivi
strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle
strutture  didattiche competenti,  che si  pronunciano sui  rilievi e
sulle proposte formulate;
  d) invia  alla commissione  paritetica di Ateneo  il parere  di cui
all'art. 11, comma 1, lettera m);
  e)  segnala  al preside  le  eventuali  anomalie riscontrate  nello
svolgimento delle attivita' didattiche;
  f) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle
norme vigenti".
  Art. 14 (Il consiglio di corso di  laurea o di diploma). - Il comma
7 e' sostituito dal seguente:
  "7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma e' presieuto da un
presidente  eletto fra  i professori,  di  ruolo o  fuori ruolo,  del
consiglio,  ed  e'  nominato  dal rettore.  L'elettorato  attivo  del
presidente  e'  costituito  da  tutti  i  membri  del  consiglio.  Il
presidente dura in carica tre  anni accademici, convoca e presiede il
consiglio, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le
attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio
preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono
svolte  sotto  la  diretta   responsabilita'  del  presidente.  Nelle
facolta' con  un solo consiglio  di laurea, questo e'  presieduto dal
preside stesso".
  Art. 22 (Il direttore di dipartimento).  - Il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
  "2. Il direttore e' eletto tra  i professori di ruolo e fuori ruolo
del dipartimento,  a maggioranza assoluta degli  aventi diritto nella
prima votazione e a  maggioranza relativa nelle votazioni successive.
L'elettorato attivo  per l'elezione  del direttore e'  costituito dai
membri del  consiglio di dipartimento.  Il direttore e'  nominato con
decreto del rettore, dura in carica  tre anni accademici ed e' tenuto
all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le
funzioni eventualmente inibitegli in  base alla normativa vigente, il
direttore e' sostituito dal vice direttore, salvo quanto disposto nel
comma 3".
  Art.  27 (Il  centro di  ricerca). -  L'art. 27  e' sostituito  dal
seguente:
  "1. Il centro di ricerca e'  una struttura atta allo svolgimento di
esclusiva attivita'  di ricerca, finalizzata a  un definito obiettivo
scientifico, cui partecipano docenti di piu' dipartimenti.
  2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro,
e' istituito su proposta dei professori  di ruolo o fuori ruolo e dei
ricercatori  interessati, con  decreto del  rettore, su  delibera del
senato accademico  sentito il  consiglio di  amministrazione. Ciascun
docente puo' aderire ad un solo centro di ricerca.
  3.  Il centro  ha  la durata  stabilita all'atto  dell'istituzione,
comunque non superiore a cinque anni, e puo' essere rinnovato per una
sola  volta, sulla  base di  una positiva  valutazione dell'attivita'
svolta.
  4.  Nella  delibera  di  istituzione  devono  essere  precisate  le
modalita' di  presa in carico del  materiale inventariabile conferito
in  uso al  centro dalle  strutture cui  afferiscono gli  aderenti al
centro e la sua destinazione  all'atto dello scioglimento del centro,
i  meccanismi  di  eventuale  recesso  dall'accordo  delle  strutture
predette  e gli  organi di  gestione. In  particolare, devono  essere
previsti:
  a)  un consiglio  del centro  costituito  da tutti  i professori  e
ricercatori che svolgono  la loro attivita' presso  il centro, avente
compiti analoghi  a quelli  stabiliti nei  punti a),  d), e),  g) del
comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;
  b) il  direttore del  centro, che  deve essere  un docente  a tempo
pieno  e avere  un  mandato triennale  rinnovabile;  le modalita'  di
elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.
  5.  Il   centro  usufruisce   delle  risorse   finanziarie  proprie
dell'obiettivo cui  e' finalizzato, ma  non dispone di organico  e di
locali  e  non  ha   dotazione.  Per  l'espletamento  delle  pratiche
amministrative,  il   centro  utilizza   uno  dei   dipartimenti  cui
afferiscono  gli aderenti  al centro.  Tale dipartimento  deve essere
indicato nelle norme  istitutive e regolamentari del  centro stesso e
deve rendersi  disponibile a tal  fine al momento  della costituzione
del centro. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione
dei  docenti titolari  dei medesimi,  o dal  direttore per  quanto di
competenza,  sulla  base  del  prospetto di  bilancio  approvato  dal
consiglio del  centro ed allocato  con idoneo titolo  all'interno del
bilancio  del  dipartimento sopra  indicato.  Le  spese superiori  ai
limiti fissati  nel regolamento  di Ateneo per  l'amministrazione, la
finanza e  la contabilita'  sono approvate  dal consiglio  del centro
anziche' dal  consiglio di dipartimento. Il  materiale inventariabile
acquistato dal centro  dopo la sua costituzione viene  iscritto in un
registro di  inventario, con  l'indicazione del dipartimento  nel cui
patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli
indicatori di  Ateneo, sia  al fine  della sua  destinazione all'atto
dello scioglimento".
  Art. 28 (Il centro interdipartimentale di servizio). - L'art. 28 e'
sostituito dal seguente:
  "Il centro di servizio.
  1.  Il centro  di  servizio e'  una struttura  per  la gestione  di
apparecchiature  complesse   o  di  servizi  di   interesse  di  piu'
dipartimenti. Possono essere istituiti centri di servizi di Ateneo.
  2.  Il  centro  di  servizio, nel  resto  dell'articolo  denominato
centro,  e'  istituito  su  proposta dei  consigli  dei  dipartimenti
interessati,  con  decreto  del   rettore,  su  delibera  del  senato
accademico sentito il consiglio di amministrazione.
  3.  Nella  delibera  di  istituzione  devono  essere  precisate  le
modalita' di  presa in carico del  materiale inventariabile conferito
in uso al  centro dalle strutture partecipanti e  la sua destinazione
all'atto  dello scioglimento  del centro,  i meccanismi  di eventuale
recesso  dall'accordo  delle  strutture  predette  e  gli  organi  di
gestione. In particolare, devono essere previsti:
  a)  un  comitato  tecnicoscientifico, costituito  da  professori  o
ricercatori designati dalle strutture  partecipanti al centro stesso,
avente compiti analoghi  a quelli stabiliti nei punti a),  d), e), g)
del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;
  b) il  presidente del centro,  che deve  essere un docente  a tempo
pieno e  avere un  mandato triennale;  le modalita'  di elezione  e i
compiti sono precisati nella delibera istitutiva.
  c) un eventuale direttore; i compiti e le modalita' di designazione
sono precisati nella delibera istitutiva.
  4.  Il   centro  usufruisce   delle  risorse   finanziarie  proprie
dell'obiettivo cui  e' finalizzato, ma  non dispone di organico  e di
locali  e  non  ha   dotazione.  Per  l'espletamento  delle  pratiche
amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti.
Tale dipartimento deve essere  indicato nella delibera istitutiva del
centro  stesso e  deve rendersi  disponibile a  tale fine  al momento
della costituzione  del centro. Qualora tale  dipartimento receda dal
centro e non  se ne trovi il  sostituto entro tre mesi,  il centro e'
soppresso. I fondi del centro  sono utilizzati su diretta indicazione
dei  docenti titolari  dei medesimi,  o dal  direttore per  quanto di
competenza,  sulla  base  del  prospetto di  bilancio  approvato  dal
consiglio del  centro ed allocato  con idoneo titolo  all'interno del
bilancio  del  dipartimento sopra  indicato.  Le  spese superiori  ai
limiti fissati  nel regolamento  di Ateneo per  l'amministrazione, la
finanza e  la contabilita'  sono approvate  dal consiglio  del centro
anziche' dal  consiglio di dipartimento. Il  materiale inventariabile
acquistato dal centro  dopo la sua costituzione viene  iscritto in un
registro di  inventario, con  l'indicazione del dipartimento  nel cui
patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli
indicatori di  Ateneo, sia  al fine  della sua  destinazione all'atto
dello scioglimento.
  5. Il centro dispone  del personale tecnicoamministrativo destinato
al suo funzionamento dai dipartimenti partecipanti.
  6. Il centro di servizi di  Ateneo e' una struttura per la gestione
di servizi  o per  la promozione di  attivita' di  interesse generale
dell'Ateneo.
  7. Il  centro di servizi  di Ateneo  e' istituito, con  decreto del
rettore, su proposta e con  delibera del senato accademico sentito il
consiglio di amministrazione.
  8. Nella  delibera di istituzione  del centro di servizi  di Ateneo
devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale
inventariabile   e  la   sua  destinazione   all'atto  dell'eventuale
scioglimento del  centro, la procedura  di scioglimento del  centro e
gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste:
  a) un'adeguata  forma di  rappresentanza dell'Ateneo,  in relazione
agli utenti del servizio e ai suoi compiti istituzionali;
  b) le  modalita' di elezione  e i compiti delle  cariche direttive,
con mandati triennali rinnovabili.
  9. Il centro di servizi di  Ateneo dispone di organico e di risorse
finanziarie  proprie  dell'obiettivo  cui  e'  finalizzato,  che  gli
vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una
specifica delibera del senato accademico.
  10. Per  l'applicazione dei criteri  di Ateneo per  la ripartizione
delle  risorse,  i  locali  del  centro  di  servizi  di  Ateneo,  il
patrimonio  inventariato  e  quant'altro di  interesse  concorrono  a
incrementare le risorse di Ateneo".
  Art. 29 (Il centro di servizi di Ateneo). - L'art. 29 e' sostituito
dal seguente:
  "Il centro di servizi di facolta'.
  1.  Il centro  di  servizi  di facolta'  e'  una  struttura per  la
gestione  amministrativocontabile   dei  servizi  a   supporto  della
didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti
dal consiglio di facolta'.
  2.  Il  centro di  servizi  di  facolta', nel  resto  dell'articolo
denominato  centro, e'  istituito  presso ogni  facolta' con  decreto
rettorale,  previa   delibera  del  senato  accademico,   sentito  il
consiglio di amministrazione.
  3. Sono organi del centro: il consiglio ed il preside.
  4. Il  consiglio e' l'organo  di deliberazione delle  attivita' del
centro. Si applicano,  in quanto compatibili, le  disposizioni di cui
all'art. 20, comma 6, e all'art. 21, comma 1, lettere b), c), e), f),
g). Il consiglio dura in carica tre anni accademici.
  Ne fanno parte:
    a) il preside;
    b) il segretario amministrativo;
  c) una rappresentanza dei docenti di ruolo della facolta';
    d) una rappresentanza degli studenti della facolta';
  e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo di norma
afferente al centro.
  Il  consiglio  viene eletto  dal  consiglio  di facolta'  il  quale
determina,  con apposita  delibera, le  modalita' di  elezione ed  il
numero  dei  rappresentanti  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e),
garantendo la presenza  di almeno: un professore di  prima fascia, un
professore   di   seconda   fascia,  un   ricercatore,   un   tecnico
amministrativo di norma afferente al centro e due studenti.
  5.  Il  preside  rappresenta  il  centro,  convoca  e  presiede  il
consiglio,  cura l'esecuzione  delle relative  deliberazioni e  ha la
responsabilita', in  solido con  il segretario  amministrativo, della
gestione amministrativa e contabile del centro.
  6. Il centro  dispone di organico e di  risorse finanziarie proprie
degli obiettivi  cui e'  finalizzato, che  gli vengono  assegnate dal
consiglio  di amministrazione,  su  proposta  del senato  accademico,
sentita la facolta' interessata, e da altre fonti.
  7. Per  l'applicazione dei  criteri di  Ateneo per  la ripartizione
delle  risorse, i  locali del  centro, il  patrimonio inventariato  e
quant'altro  di interesse  concorrono  a incrementare  le risorse  di
Ateneo".
  Art. 30 (Il  centro interuniversitano di ricerca e  di servizio). -
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. La  costituzione e il  funzionamento sono regolati  da apposite
convenzioni   stipulate  dal   rettore   su   proposta  dei   docenti
interessati, con delibera del  senato accademico sentito il consiglio
di  amministrazione.  Tali  convenzioni devono  contenere  discipline
simili  a  quelle   relative  ai  centri  di  ricerca   e  ai  centri
interdipartimentali di servizio".
  Art. 53 (Autonomia delle strutture). - Il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
  "3.  Viene  conferita  autonomia finanziaria  ai  dipartimenti,  ai
centri di  servizi di Ateneo, ai  centri di servizi di  facolta' e ai
centri  interuniversitari  di  ricerca  e  di  servizio  e  ad  altre
strutture.   Tale  autonomia   viene  conferita   dal  consiglio   di
amministrazione su parere conforme del senato accademico".
  Art. 60  (Equiparazioni e definizioni  normative). - Il comma  3 e'
cassato.
  Art. 67 (Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti). - Il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Entro il  31 dicembre  1998 gli  istituti devono  confluire in
strutture dipartimentali".