IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995; Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute del 2 giugno 1997 e del 22 luglio 1997, modifiche agli articoli 2, 5, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 28, 29, 30, 53, 60 e 67 dello statuto; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 31134 dell'8 agosto 1997, raccomandata a.r. ricevuta dal Ministero il 14 agosto 1997; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota prot. n. 2549 del 9 ottobre 1997, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare; Considerato che, pertanto, per le sopracitate modifiche puo' essere emanato il relativo decreto rettorale; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto generale d'Ateneo; Decreta: Art. 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento delle suddette modifiche, sono pubblicati integralmente nell'allegato A al presente decreto: Art. 2 (Il senato accademico). - La lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " b) determina, su proposta del rettore, criteri per la definizione e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche, e ne delibera la conseguente allocazione". Art. 5 (La commissione paritetica di Ateneo). - La lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione e' trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi". Art. 11 (Il consiglio di facolta'). - La lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " g) formula proposte al senato accademico concernenti la destinazione, nonche' le relative modalita' di copertura, dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati". La lettera m) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " m) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica e, sentita la commissione paritetica di facolta', il rendiconto motivato delle spese del centro di servizi di facolta' e delle strutture, relative ai contributi studenteschi". Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facolta', da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnicoamministrativo facenti capo alla facolta'. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al settantacinque per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianita' nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianita' anagrafica". Art. 12 (Il preside). - La lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " d) presenta al consiglio di facolta' la relazione annuale sull'attivita' didattica, sulla base delle relazioni predisposte dai consigli di corso di laurea e di diploma, e dalla commissione paritetica di facolta' e il rendiconto analitico delle spese del centro di servizi di facolta' e delle strutture, relative ai contributi studenteschi, secondo modalita' indicate dal regolamento di facolta'". Art. 13 (La commissione paritetica di facolta'). - Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La commissione paritetica di facolta': a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta'; b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti; c) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta', avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate; d) invia alla commissione paritetica di Ateneo il parere di cui all'art. 11, comma 1, lettera m); e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attivita' didattiche; f) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti". Art. 14 (Il consiglio di corso di laurea o di diploma). - Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma e' presieuto da un presidente eletto fra i professori, di ruolo o fuori ruolo, del consiglio, ed e' nominato dal rettore. L'elettorato attivo del presidente e' costituito da tutti i membri del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilita' del presidente. Nelle facolta' con un solo consiglio di laurea, questo e' presieduto dal preside stesso". Art. 22 (Il direttore di dipartimento). - Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore e' costituito dai membri del consiglio di dipartimento. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le funzioni eventualmente inibitegli in base alla normativa vigente, il direttore e' sostituito dal vice direttore, salvo quanto disposto nel comma 3". Art. 27 (Il centro di ricerca). - L'art. 27 e' sostituito dal seguente: "1. Il centro di ricerca e' una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di piu' dipartimenti. 2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro, e' istituito su proposta dei professori di ruolo o fuori ruolo e dei ricercatori interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Ciascun docente puo' aderire ad un solo centro di ricerca. 3. Il centro ha la durata stabilita all'atto dell'istituzione, comunque non superiore a cinque anni, e puo' essere rinnovato per una sola volta, sulla base di una positiva valutazione dell'attivita' svolta. 4. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti: a) un consiglio del centro costituito da tutti i professori e ricercatori che svolgono la loro attivita' presso il centro, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti a), d), e), g) del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili; b) il direttore del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale rinnovabile; le modalita' di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva. 5. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui e' finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro. Tale dipartimento deve essere indicato nelle norme istitutive e regolamentari del centro stesso e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del centro. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sono approvate dal consiglio del centro anziche' dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento". Art. 28 (Il centro interdipartimentale di servizio). - L'art. 28 e' sostituito dal seguente: "Il centro di servizio. 1. Il centro di servizio e' una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di piu' dipartimenti. Possono essere istituiti centri di servizi di Ateneo. 2. Il centro di servizio, nel resto dell'articolo denominato centro, e' istituito su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture partecipanti e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti: a) un comitato tecnicoscientifico, costituito da professori o ricercatori designati dalle strutture partecipanti al centro stesso, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti a), d), e), g) del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili; b) il presidente del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale; le modalita' di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva. c) un eventuale direttore; i compiti e le modalita' di designazione sono precisati nella delibera istitutiva. 4. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui e' finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti. Tale dipartimento deve essere indicato nella delibera istitutiva del centro stesso e deve rendersi disponibile a tale fine al momento della costituzione del centro. Qualora tale dipartimento receda dal centro e non se ne trovi il sostituto entro tre mesi, il centro e' soppresso. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sono approvate dal consiglio del centro anziche' dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento. 5. Il centro dispone del personale tecnicoamministrativo destinato al suo funzionamento dai dipartimenti partecipanti. 6. Il centro di servizi di Ateneo e' una struttura per la gestione di servizi o per la promozione di attivita' di interesse generale dell'Ateneo. 7. Il centro di servizi di Ateneo e' istituito, con decreto del rettore, su proposta e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 8. Nella delibera di istituzione del centro di servizi di Ateneo devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale inventariabile e la sua destinazione all'atto dell'eventuale scioglimento del centro, la procedura di scioglimento del centro e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste: a) un'adeguata forma di rappresentanza dell'Ateneo, in relazione agli utenti del servizio e ai suoi compiti istituzionali; b) le modalita' di elezione e i compiti delle cariche direttive, con mandati triennali rinnovabili. 9. Il centro di servizi di Ateneo dispone di organico e di risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui e' finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica delibera del senato accademico. 10. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro di servizi di Ateneo, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo". Art. 29 (Il centro di servizi di Ateneo). - L'art. 29 e' sostituito dal seguente: "Il centro di servizi di facolta'. 1. Il centro di servizi di facolta' e' una struttura per la gestione amministrativocontabile dei servizi a supporto della didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio di facolta'. 2. Il centro di servizi di facolta', nel resto dell'articolo denominato centro, e' istituito presso ogni facolta' con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 3. Sono organi del centro: il consiglio ed il preside. 4. Il consiglio e' l'organo di deliberazione delle attivita' del centro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 6, e all'art. 21, comma 1, lettere b), c), e), f), g). Il consiglio dura in carica tre anni accademici. Ne fanno parte: a) il preside; b) il segretario amministrativo; c) una rappresentanza dei docenti di ruolo della facolta'; d) una rappresentanza degli studenti della facolta'; e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo di norma afferente al centro. Il consiglio viene eletto dal consiglio di facolta' il quale determina, con apposita delibera, le modalita' di elezione ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), garantendo la presenza di almeno: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un tecnico amministrativo di norma afferente al centro e due studenti. 5. Il preside rappresenta il centro, convoca e presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilita', in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del centro. 6. Il centro dispone di organico e di risorse finanziarie proprie degli obiettivi cui e' finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facolta' interessata, e da altre fonti. 7. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo". Art. 30 (Il centro interuniversitano di ricerca e di servizio). - Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei docenti interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri interdipartimentali di servizio". Art. 53 (Autonomia delle strutture). - Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Viene conferita autonomia finanziaria ai dipartimenti, ai centri di servizi di Ateneo, ai centri di servizi di facolta' e ai centri interuniversitari di ricerca e di servizio e ad altre strutture. Tale autonomia viene conferita dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico". Art. 60 (Equiparazioni e definizioni normative). - Il comma 3 e' cassato. Art. 67 (Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti). - Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Entro il 31 dicembre 1998 gli istituti devono confluire in strutture dipartimentali".