(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                               TITOLO I
                          ORGANI DI ATENEO
                               Capo I
                     Organi centrali di governo
                               Art. 2.
                         Il senato accademico
  1. Il senato accademico  determina le linee generali dell'attivita'
e  definisce   la  programmazione  dello  sviluppo   dell'Ateneo.  In
particolare, il senato accademico:
  a)  esercita  la  potesta'  regolamentare  di  Ateneo,  nonche'  il
controllo riguardo  ai regolamenti delle strutture  e degli organismi
dotati  di  autonomia regolamentare  secondo  le  norme del  presente
statuto;
  b) determina, su proposta del rettore, criteri per la definizione e
la revisione degli  organici del personale docente,  sulla base delle
effettive  esigenze  didattiche  e  scientifiche, e  ne  delibera  la
conseguente allocazione;
  c)  determina criteri  e,  sulla base  di  essi, presenta  motivate
proposte  al consiglio  di amministrazione  per la  definizione e  la
revisione degli organici  relativi al personale tecnicoamministrativo
dell'Ateneo;  con le  stesse  modalita' provvede  per l'organico  dei
dirigenti;
  d)  elabora  e  approva,  sentiti  i  consigli  di  facolta'  e  di
dipartimento e  il consiglio di amministrazione,  il piano poliennale
di  sviluppo dell'Ateneo,  nonche'  ogni altro  piano previsto  dalla
legge;
  e) formula direttive e proposte sul riparto e l'utilizzazione delle
risorse   finanziarie   dell'Ateneo,   nonche'   sull'impiego   delle
disponibilita' patrimoniali ed edilizie;
  f)  su  proposta  del  rettore approva,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione,  il  programma  annuale e  la  relazione  consuntiva
annuale di attivita' dell'Ateneo;
  g)  esprime   parere  sul   progetto  di  bilancio   di  previsione
predisposto  dal   consiglio  di  amministrazione,  sulla   base  del
programma annuale di attivita' di cui al punto f);
  h)  approva,  sentito il  consiglio  di  amministrazione, il  piano
edilizio di Ateneo predisposto dal rettore, tenendo conto delle linee
di sviluppo contenute nel piano poliennale;
  i) delibera,  a maggioranza assoluta degli  aventi diritto, sentito
il consiglio di amministrazione, le modifiche di assetto dei corsi di
studio,  delle  strutture  scientifiche e  di  servizio  dell'Ateneo,
incluse le  nuove istituzioni e  le soppressioni, nel  rispetto delle
leggi applicabili in materia;
  l)  propone, a  maggioranza  dei due  terzi  degli aventi  diritto,
sentito  il   consiglio  di   amministrazione,  l'istituzione   o  la
soppressione di facolta' dell'Ateneo agli organi competenti;
  m)  delibera,  sentito  il   consiglio  di  amministrazione,  sulle
modifiche statutarie  sulla base delle procedure  previste nel titolo
V;
  n)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalle norme vigenti.
   2. Compongono il senato accademico:
  a) il rettore;
  b) i presidi delle facolta' istituite nell'Ateneo;
  c)    un   numero    di    rappresentanti    eletti   dalle    aree
scientificodisciplinari di Ateneo pari al numero dei presidi;
  d)  due   rappresentanti  del  personale   tecnicoamministrativo  e
dirigente;
  e) cinque  rappresentanti degli  studenti, eletti fra  gli studenti
che non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni.
  3.  Alle  sedute  del   senato  accademico  partecipano,  con  voto
consultivo, e seuza che la loro presenza concorra alla formazione del
numero legale,  il prorettore  e il  direttore amministrativo,  o chi
legalmente  lo  sostituisce,  che   esercita  anche  le  funzioni  di
segretario.
  4. L'elettorato attivo  e passivo dei membri  del senato accademico
eletti  dalle  aree  scientificodisciplinari   di  Ateneo  spetta  ai
professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati riuniti
in cinque  collegi scientificodisciplinari di Ateneo.  Ai ricercatori
non  ancora  confermati  spetta  solo  l'elettorato  attivo.  Ciascun
elettore esprime una sola prefereuza.
  5. I collegi scientificodisciplinari di Ateneo sono i seguenti:
    biologicomedico;
    economicogiuridicopolitico;
    scientifico;
    tecnologico;
    umanistico.
  L'elenco  delle  aree   scientificodisciplinari  che  costituiscono
ciascun collegio  e contenuto  nella tabella  A allegata  al presente
statuto. I professori o ricercatori che risultassero inseriti in piu'
di  un collegio  devono  esercitare opzione  tra  di essi.  Eventuali
variazioni sono  deliberate dal senato accademico  sentiti i consigli
delle aree scientificodisciplinari interessate.
  6.  Ciascun  collegio  ha  diritto ad  almeno  due  rappresentanti.
Ulteriori integrazioni per ottenere la parita' col numero dei presidi
sono effettuate attribuendo  progressivamente un terzo rappresentante
a ciascun  collegio, a  partire da  quello con  il maggior  numero di
componenti e proseguendo in ordine  decrescente rispetto al numero di
componenti. In caso di parita' si procede per sorteggio.
  7. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato
il maggior  numero di  voti. Finche'  possibile, i  successivi eletti
devono appartenere ad aree diverse. E' garantita una riserva, fino al
raggiungimento  di due  rappresentanti  per  ciascuna delle  seguenti
categorie; professori di prima  fascia, professori di seconda fascia,
ricercatori confermati. La riserva viene attivata per i candidati che
abbiano ottenuto nel proprio collegio la maggior percentuale di voti,
purche' non inferiore al dieci per cento dei voti espressi.
  8. I rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigente
sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai membri della
categoria rappresentata. I rappresentanti  degli studenti sono eletti
con  elettorato attivo  e passivo  riservato ai  rappresentanti degli
stessi nei consigli di facolta'.
  9.   I   membri   del   senato   accademico   eletti   dalle   aree
scientificodisciplinari,     i    rappresentanti     del    personale
tecnicoamministrativo e  dirigente e i rappresentanti  degli studenti
durano  in carica  tre  anni  accademici e  vengono  eletti in  unica
elezione  per tutti  i collegi  defimti. I  membri eletti  dalle aree
scientificodisciplinari sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per
tutta la  durata del mandato.  I presidi  sono membri di  diritto del
senato accademico  e decadono  allo scadere  del proprio  mandato. Le
norme elettorali del senato accademico sono contenute nel regolamento
generale di Ateneo.
  10. Il  rettore presiede il senato  accademico e lo convoca  in via
ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del
giorno.  Il senato  puo'  essere convocato  in  via straordinaria  su
iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei
componenti, con arrotondamento per difetto.
  11.  Il senato  accademico puo'  istituire al  proprio interno  una
giunta, presieduta  dal rettore,  alla quale possono  essere affidate
istruttorie  nonche' deleghe  motivate  per  compiti specifici.  Sono
escluse  dai  provvedimenti  delegabili tutte  le  deliberazioni  che
richiedono una maggioranza qualificata.
  12. Il  senato accademico,  a maggioranza assoluta  dei componenti,
adotta un proprio regolamento interno  in cui sono contenute le norme
di  funzionamento, inclusa  la definizione  delle materie  delegabili
alla giunta.
                               Capo II
                          Organi sussidiari
                               Art. 5.
         La commissione paritetica di Ateneo per la didattica
                      e il diritto allo studio
  1. L'Universita'  istituisce una  commissione paritetica  di Ateneo
per la  didattica e il diritto  allo studio denominata nel  corso del
presente articolo commissione paritetica di Ateneo.
   2. La commissione paritetica di Ateneo:
  a) svolge funzioni di  osservatorio sull'attivita' didattica, anche
in collaborazione con le strutture dell'Universita';
  b) redige  e approva  una relazione annuale  sulla didattica  e sul
complesso  dei  servizi  forniti   agli  studenti;  la  relazione  e'
trasmessa  agli organi  di governo  dell'Ateneo che  sono chiamati  a
pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
  c) formula  parere al senato  accademico sul regolamento  di Ateneo
per gli studenti e sulle relative modifiche;
  d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo
studio universitario;
  e) formula pareri e  proposte ai competenti organi dell'Universita'
o della regione su materie riguardanti gli studenti;
  f)  formula proposte  agli  organi di  governo  dell'Ateneo per  la
organizzazione e  la gestione  di un  servizio di  informazione sulle
iniziative di interscambio didattico e  di mobilita' degli studenti a
livello nazionale, comunitario e internazionale;
  g)  formula proposte  agli  organi di  governo  dell'Ateneo per  lo
svolgimento di attivita' nei settori della cultura, dello sport e del
tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;
  h) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle
norme vigenti.
  3. La commissione paritetica di Ateneo e' composta dai presidenti e
vicepresidenti  delle  commissioni  paritetiche di  facolta'  per  la
didattica e il diritto allo studio costituite presso l'Ateneo.
  4. La  commissione elegge al suo  interno un professore di  ruolo o
fuori  ruolo  o  un  ricercatore confermato  come  presidente  e  uno
studente come vicepresidente,  ed e' convocata dal  presidente in via
ordinaria almeno una volta ogni  sei mesi. La commissione puo' essere
convocata  in via  straordinaria su  iniziativa del  presidente o  su
istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento
per difetto.  La commissione paritetica  di Ateneo redige  un proprio
regolamento   interno  nel   quale   sono  contenute   le  norme   di
funzionamento; esso e' approvato dal senato accademico.
                              TITOLO II
            STRUTTURE E ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ATENEO
                              Art. 11.
                       Il consiglio di facolta'
  1. Il  consiglio di  facolta' definisce  le strategie  di indirizzo
della facolta', adotta le delibere  ed esercita tutte le attribuzioni
ad esso demandate dalla normativa vigente in particolare il consiglio
di facolta':
  a)  propone  al  senato   accademico,  per  quanto  di  competenza,
modifiche del  regolamento didattico di Ateneo  elaborate anche sulla
base  di proposte  dei  consigli  di corso  di  studio interessati  e
comunque udito il  loro parere, anche di concerto  con altre facolta'
interessate;
  b)  coordina le  attivita' didattiche  programmate dai  consigli di
corso di studio;
  c)  programma  e definisce  l'utilizzazione  delle  risorse per  la
didattica, nell'ambito  di quelle rese disponibili  e degli indirizzi
generali  definiti  dagli  organi   centrali  dell'Ateneo,  anche  su
proposta dei consigli di corso di studio e sentiti i dipartimenti per
la parte di competenza;
  d) procede alla copertura degli insegnamenti di competenza attivati
nell'ambito di quanto previsto  negli ordinamenti didattici di Ateneo
attraverso l'attribuzione  dei compiti  didattici il  conferimento di
eventuali  supplenze e  l'eventuale  pareggiamento  di corsi  liberi,
fatto salvo il consenso degli  interessati ove richiesto dalla legge;
valuta  le  proposte di  insegnamenti  liberi  ed il  loro  eventuale
pareggiamento;
  e)  rende   nota  l'offerta  del  servizio   didattico  complessivo
pubblicando annualmente il manifesto degli studi;
  f)  sostiene  il  servizio didattico  organizzando  l'attivita'  di
tutorato o vigilando sulla sua esecuzione se demandata ai consigli di
corso di laurea e di diploma;
  g)   formula  proposte   al   senato   accademico  concernenti   la
destinazione, nonche' le relative modalita' di copertura dei posti di
professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi di
laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;
  h) formula  richieste di nuovi  posti di  professore di ruolo  e di
ricercatore  tenuto conto  delle proposte  dei consigli  di corso  di
laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;
  i)  provvede alla  chiamata  dei professori  di  ruolo, sentito  il
parere dei consigli di corso di  laurea e di diploma ove e' impartito
l'insegnamento e  dei dipartimenti  ai quali afferiscono  docenti del
settore scientificodisciplinare;
  l) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi
di esclusiva  attivita' di  ricerca, sentito il  parere dei  corsi di
studio ove questi esplicano la loro attivita';
  m) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica e, sentita
la commissione  paritetica di facolta', il  rendiconto motivato delle
spese del centro  di servizi di facolta' e  delle strutture, relative
ai contributi studenteschi;
  n) formula  proposte per  il piano di  sviluppo della  facolta', da
sottoporre  al  senato  accademico  per  l'inclusione  nel  piano  di
sviluppo dell'Ateneo;
  o) concorre, per quanto di  competenza, alla elaborazione dei piani
di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
  p) approva i piani di  studio individuali non conformi alle tabelle
allegate al regolamento didattico di Ateneo;
  q) approva il  regolamento di facolta' nel quale  sono contenute le
norme di  funzionamento della  facolta', inclusa  la regolamentazione
dei   corsi   di   studio,   salvo   quelli   autorizzati   a   darsi
regolamentazione autonoma, in base al comma 8 dell'art. 14;
  r) esprime parere sulla soppressione  di facolta' esistenti e sulla
istituzione di nuove facolta';
  s) esercita  tutte le  altre attribuzioni demandategli  dalle norme
vigenti.
  2. Il consiglio  di facolta' e' composto dai professori  di ruolo e
fuori  ruolo  e  dai  ricercatori confermati  che  appartengono  alla
facolta'  da rappresentanti  degli studenti  e da  rappresentanti del
personale tecnicoamministrativo facenti capo alla facolta'. Qualora i
ricercatori confermati  siano in  numero superiore  al settantacinque
per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza
al collegio  e' limitata  alla percentuale  sopra citata,  sulla base
dell'anzianita'   nel  ruolo   e  subordinatamente,   dell'anzianita'
anagrafica.
  3.  La rappresentanza  degli studenti  e' pari  ad una  unita' ogni
seicento iscritti, o frazione superiore  ai trecento, a partire da un
minimo di sette  fino a un massimo di undici;  di tale rappresentanza
una unita' e'  riservata agli iscritti al dottorato di  ricerca e una
agli  iscritti  alle  scuole  di specializzazione,  ove  presenti  in
facolta', eletti  con collegi  separati. Qualora alle  elezioni abbia
partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il
numero dei rappresentanti e' il maggiore tra quello prima determinato
e  quello  dato  dal   quindici  per  cento,  arrotondato  all'intero
superiore,  dei  componenti  il  consiglio.  I  rappresentanti  degli
studenti  durano  in  carica  tre anni.  Le  norme  sul  procedimento
elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
  4. La rappresentanza del personale tecnicoamministrativo e' pari ad
una unita' ogni trenta dipendenti per ciascuna facolta' con un limite
minimo di  due e massimo  di cinque rappresentanti.  I rappresentanti
del  personale tecnicoamministrativo  durano in  carica tre  anni. La
definizione  dell'elettorato   delle  rappresentanze   del  personale
tecnicoamministrativo  e le  norme sul  procedimento elettorale  sono
contenute nel regolamento generale di Ateneo.
  5. Il consiglio  di facolta' e' legittimamente  costituito anche in
caso di mancata o  incompleta designazione delle rappresentanze degli
studenti e del personale tecnicoamministrativo.
  6.  I  professori  fuori  ruolo,   i  ricercatori  confermati  e  i
rappresentanti degli  studenti e del  personale tecnicoamministrativo
facenti parte  del consiglio  di facolta' concorrono  alla formazione
del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
  7.  Il consiglio  di facolta'  e'  presieduto dal  preside. Per  la
validita' delle adunanze occorre che  la maggioranza dei presenti sia
costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.
  8. Per le decisioni sugli argomenti di  cui ai punti g), i), l) del
comma  1, la  partecipazione  alle delibere  e'  cosi' riservata:  ai
professori di prima fascia per  le pratiche relative ai professori di
prima fascia;  a tutti  i professori  di ruolo e  fuori ruolo  per le
pratiche  relative  ai  professori  di  seconda  fascia;  a  tutti  i
professori di ruolo e fuori ruolo  e ai ricercatori facenti parte del
consiglio per  le pratiche relative  ai ricercatori. Per  le delibere
riguardanti  attribuzioni di  compiti didattici  e scientifici,  alla
seduta    non   partecipano    i    rappresentanti   del    personale
tecnicoamministrativo e degli studenti.
  9.  I   consigli  di   facolta'  nei  propri   regolamenti  possono
predeterminare termini di scadenza per le delibere su materie per cui
siano  richiesti  pareri  o  debbano essere  formulate  proposte  dai
consigli di  corso di laurea,  di diploma  e di dipartimento.  In tal
caso i consigli  di facolta' possono deliberare, anche  in assenza di
pareri  o  proposte,  nella  riunione  che  immediatamente  segue  la
scadenza dei termini.
                              Art. 12.
                             Il preside
  1. Il preside  rappresenta la facolta', ne cura  il funzionamento e
da esecuzione alle delibere del consiglio di facolta'. In particolare
il preside:
  a) convoca  e presiede il  consiglio di facolta',  predisponendo il
relativo ordine del giorno;
  b) vigila, nell'ambito  della facolta' e per  quanto di competenza,
sull'osservanza delle norme vigenti;
  c) sovraintende  e vigila sul regolare  svolgimento delle attivita'
didattiche  della  facolta'   avvalendosi  della  collaborazione  dei
presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma;
  d)  presenta   al  consiglio  di  facolta'   la  relazione  annuale
sull'attivita' didattica, sulla base  delle relazioni predisposte dai
consigli  di  corso di  laurea  e  di  diploma, e  dalla  commissione
paritetica  di facolta'  e il  rendiconto analitico  delle spese  del
centro  di  servizi  di  facolta'  e  delle  strutture,  relative  ai
contributi studenteschi,  secondo modalita' indicate  dal regolamento
di facolta';
  e) esercita  tutte le attribuzioni  che gli competono in  base alle
norme vigenti.
  2. Il preside viene eletto tra  i professori di ruolo e fuori ruolo
aventi titolo all'elettorato  passivo in base alle  leggi vigenti, e'
tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato
ed  e' nominato  dal  rettore. Il  preside dura  in  carica tre  anni
accademici ed e' membro di diritto del senato accademico.
  3. Il  corpo elettorale  del preside e'  costituito dai  membri del
consiglio di  facolta'. Il  preside e' eletto  a scrutinio  segreto a
maggioranza assoluta dei  votanti nelle prime tre  votazioni. In caso
di  mancata   elezione,  la   quarta  votazione  e'   effettuata  per
ballottaggio  tra i  due candidati  che nella  terza votazione  hanno
riportato il  maggior numero di voti.  In caso di parita'  prevale il
candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, a parita di anzianita'
nel  ruolo,  con  maggiore  anzianita' anagrafica.  Le  modalita'  di
svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo.
  4. Il  preside designa un vicepreside  tra i professori di  ruolo e
fuori  ruolo  aventi titolo  all'elettorato  passivo  di preside.  Il
vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte
le sue funzioni in caso di  assenza o temporaneo impedimento e decade
con  l'insediamento   del  nuovo  preside.  Il   vicepreside,  quando
sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.
                              Art. 13.
                La commissione paritetica di facolta'
              per la didattica e il diritto allo studio
  1. Ogni facolta' istituisce  una commissione paritetica di facolta'
per  la didattica  e il  diritto  allo studio,  denominata nel  resto
dell'articolo commissione paritetica.  Ove necessario, la commissione
paritetica di facolta' puo'  articolarsi in sottocommissioni distinte
per settori culturali.
  2.  La commissione  paritetica e'  composta da  un ugual  numero di
professori  o   ricercatori  confermati  e  di   studenti,  di  norma
appartenenti ai consigli delle strutture didattiche. La composizione,
le regole di funzionamento e  le modalita' di elezione sono stabilite
dal regolamento di facolta'. La  commissione paritetica elegge al suo
interno  un  professore di  ruolo  o  fuori  ruolo o  un  ricercatore
confermato come presidente e uno studente come vicepresidente.
   3. La commissione paritetica di facolta':
  a) esercita  funzioni di  osservatorio sull'organizzazione  e sullo
svolgimento dell'attivita'  didattica, del  tutorato e di  ogni altro
servizio fornito agli studenti dalla facolta';
  b) formula alle strutture  competenti proposte dirette a migliorare
lo  svolgimento  della  didattica,  salva  restando  la  liberta'  di
insegnamento garantita ai singoli docenti;
  c) redige e trasmette alla  commissione paritetica di Ateneo per la
didattica   e  il   diritto   allo  studio   una  relazione   annuale
sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio
fornito  agli  studenti  dalla  facolta',  avvalendosi  di  oggettivi
strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle
strutture  didattiche competenti  che  si pronunciano  sui rilievi  e
sulle proposte formulate;
  d) invia  alla commissione  paritetica di Ateneo  il parere  di cui
all'art 11, comma 1, lettera m);
  e)  segnala  al preside  le  eventuali  anomalie riscontrate  nello
svolgimento delle attivita' didattiche;
  f) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle
norme vigenti.
                              Art. 14.
             Il consiglio di corso di laurea o di diploma
  1. Nelle facolta' e' istituito, per  ciascuno dei corsi di laurea o
di  diploma attivati,  anche se  uno soltanto,  e fatto  salvo quanto
previsto al  comma 2, il consiglio  di corso di laurea  o di diploma,
con il compito di gestire tutte le attivita' didattiche necessarie al
conseguimento dei  relativi titoli di  studio. L'elenco dei  corsi di
laurea e di  diploma attivati e' riportato  nel regolamento didattico
di Ateneo.
  2. Due  o piu' consigli di  corso di laurea e/o  di diploma possono
confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli
di provenienza.
  3.  Il consiglio  di  corso  di laurea  o  di  diploma organizza  e
coordina l'attivita' didattica del percorso formativo corrispondente,
fatta salva la liberta' di  insegnamento del singolo docente, formula
proposte e fornisce pareri per quanto di competenza ed esercita tutte
le altre attribuzioni che gli  sono demandate dalle norme concernenti
l'ordinamento  universitario,  dallo  statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma:
  a) esamina e  approva i piani di studio  individuali, nonche' altri
atti  amministrativi   riguardanti  le  carriere   scolastiche  degli
studenti;
  b) adotta,  nei limiti previsti  dalle disposizioni di legge  e dal
regolamento didattico di Ateneo, nuove modalita' didattiche;
  c)  predispone  le  proposte  per  la  richiesta  di  professori  a
contratto;
  d) presenta al consiglio di facolta' le richieste di attivazione di
insegnamenti previsti dallo statuto;
  e) organizza  l'attivita' di tutorato  degli studenti del  corso di
studio di  pertinenza, secondo  indicazioni fornite dal  consiglio di
facolta';
  f) predispone  per il  consiglio di  facolta' la  relazione annuale
sull'attivita' didattica relativa al corso di laurea o di diploma;
  g) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri, per quanto di
competenza, al consiglio di facolta'.
  4. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma:
  a) i professori, compresi quelli  a contratto, che svolgono la loro
attivita' didattica nel corso di laurea o di diploma;
  b) i ricercatori che svolgono compiti didattici nel corso di laurea
o di diploma;
  c) una rappresentanza degli studenti iscritti al corso;
  d)     una      eventuale     rappresentanza      del     personale
tecnicoamministrativo,  dei lettori  di  madrelingua  straniera e  di
altre possibili categorie definite dal regolamento di facolta'.
  5.  La rappresentanza  degli studenti  e' pari  ad una  unita' ogni
trecento iscritti, o frazione  superiore ai centocinquanta, a partire
da  un minimo  di cinque  fino  a un  massimo di  nove. Qualora  alle
elezioni  abbia partecipato  almeno  un terzo  degli studenti  aventi
diritto  al voto,  il numero  dei rappresentanti  e' il  maggiore tra
quello  prima  determinato e  quello  dato  dal quindici  per  cento,
arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio.
  6. I  professori a contratto,  i ricercatori e i  rappresentanti di
cui alle lettere  c) e d) del comma 4  concorrono alla formazione del
numero legale soltanto se presenti alla seduta.
  7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma e' presieduto da un
presidente  eletto fra  i professori,  di  ruolo o  fuori ruolo,  del
consiglio,  ed  e'  nominato  dal rettore.  L'elettorato  attivo  del
presidente  e'  costituito  da  tutti  i  membri  del  consiglio.  Il
presidente dura in carica tre  anni accademici, convoca e presiede il
consiglio, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le
attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio
preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono
svolte  sotto  la  diretta   responsabilita'  del  presidente.  Nelle
facolta' con  un solo consiglio  di laurea, questo e'  presieduto dal
preside stesso.
  8. Le norme di funzionamento dei  corsi di laurea e di diploma sono
contenute nel regolamento della facolta' di afferenza. il regolamento
di facolta'  puo' tuttavia prevedere  che i corsi di  laurea adottino
propri  regolamenti  da  sottoporre   per  l'approvazione  al  senato
accademico su parere conforme della facolta'.  I corsi di laurea o di
diploma afferenti  a piu' facolta' adottano  un regolamento autonomo,
da  sottoporre  per l'approvazione  al  senato  accademico su  parere
conforme delle facolta' interessate.
                              Art. 22.
                     Il direttore di dipartimento
  1. Il direttore rappresenta il  dipartimento, convoca e presiede la
giunta  e  il  consiglio  di dipartimento,  cura  l'esecuzione  delle
relative  deliberazioni e  ha la  responsabilita', in  solido con  il
segretario amministrativo, della  gestione amministrativa e contabile
del dipartimento. In particolare il direttore:
  a) stabilisce, in  base a criteri di funzionalita'  ed efficienza e
secondo le indicazioni del consiglio di dipartimento, l'utilizzazione
del  personale  tecnicoamministrativo  in organico  al  dipartimento,
nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;
  b)  sovraintende all'erogazione  dei  servizi  amministrativi e  di
supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento;
  c) vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza,
sull'osservanza delle norme vigenti;
  d)   formula  proposte   al  consiglio   di  dipartimento   per  il
miglioramento o  l'estensione dei  servizi forniti  dal dipartimento,
l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;
  e)  sottopone all'approvazione  del  consiglio  di dipartimento  il
piano  annuale  di  sviluppo  delle  ricerche  del  dipartimento,  le
richieste e  iniziative ad  esso connesse  e il  bilancio preventivo,
predisposto dal segretario amministrativo;
  f)   sottopone  annualmente   all'approvazione  del   consiglio  di
dipartimento il  conto consuntivo  del dipartimento,  predisposto dal
segretario   amministrativo,    corredandolo   con    una   relazione
sull'attivita' svolta;
  g)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalle norme vigenti.
  2. Il direttore  e' eletto tra i professori di  ruolo e fuori ruolo
del dipartimento,  a maggioranza assoluta degli  aventi diritto nella
prima votazione e a  maggioranza relativa nelle votazioni successive.
L'elettorato attivo  per l'elezione  del direttore e'  costituito dai
membri del  consiglio di dipartimento.  Il direttore e'  nominato con
decreto del rettore, dura in carica  tre anni accademici ed e' tenuto
all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le
funzioni eventualmente inibitegli in  base alla normativa vigente, il
direttore e' sostituito dal  vicedirettore, salvo quanto disposto nel
comma 3.
  3. Il direttore  designa un vicedirettore tra i  membri docenti del
dipartimento, scelto  tra i  membri della  giunta, ove  istituita. Il
vicedirettore viene nominato  dal rettore e decade  con il direttore.
Il  vicedirettore  supplisce  il  direttore  in  caso  di  assenza  o
temporaneo  impedimento,  salvo  che per  le  funzioni  eventualmente
inibitegli,  in   base  alla   normativa  vigente,   dalla  qualifica
ricoperta. Per tali funzioni gli subentra il decano dei professori di
prima fascia.
                              Art. 27.
                         Il centro di ricerca
  1. Il centro  di ricerca e' una struttura atta  allo svolgimento di
esclusiva attivita'  di ricerca, finalizzata a  un definito obiettivo
scientifico, cui partecipano docenti di piu' dipartimenti.
  2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro,
e' istituito su proposta dei professori  di ruolo o fuori ruolo e dei
ricercatori  interessati, con  decreto del  rettore, su  delibera del
senato accademico  sentito il  consiglio di  amministrazione. Ciascun
docente puo' aderire ad un solo centro di ricerca.
  3.  Il centro  ha  la durata  stabilita all'atto  dell'istituzione,
comunque non superiore a cinque anni, e puo' essere rinnovato per una
sola  volta, sulla  base di  una positiva  valutazione dell'attivita'
svolta.
  4.  Nella  delibera  di  istituzione  devono  essere  precisate  le
modalita' di  presa in carico del  materiale inventariabile conferito
in  uso al  centro dalle  strutture cui  afferiscono gli  aderenti al
centro e la sua destinazione  all'atto dello scioglimento del centro,
i  meccanismi  di  eventuale  recesso  dall'accordo  delle  strutture
predette  e gli  organi di  gestione. In  particolare, devono  essere
previsti:
  a)  un consiglio  del centro  costituito  da tutti  i professori  e
ricercatori che svolgono  la loro attivita' presso  il centro, avente
compiti analoghi  a quelli  stabiliti nei  punti a).  d), e),  g) del
comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;
  b) il  direttore del  centro, che  deve essere  un docente  a tempo
pieno  e avere  un  mandato triennale  rinnovabile;  le modalita'  di
elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.
  5.  Il   centro  usufruisce   delle  risorse   finanziarie  proprie
dell'obiettivo cui  e' finalizzato, ma  non dispone di organico  e di
locali  e  non  ha   dotazione.  Per  l'espletamento  delle  pratiche
amministrative,  il   centro  utilizza   uno  dei   dipartimenti  cui
afferiscono  gli aderenti  al centro.  Tale dipartimento  deve essere
indicato nelle norme  istitutive e regolamentari del  centro stesso e
deve rendersi  disponibile a tal  fine al momento  della costituzione
del centro. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione
dei  docenti titolari  dei medesimi,  o dal  direttore per  quanto di
competenza,  sulla  base  del  prospetto di  bilancio  approvato  dal
consiglio del  centro ed allocato  con idoneo titolo  all'interno del
bilancio  del  dipartimento sopra  indicato.  Le  spese superiori  ai
limiti fissati  nel regolamento  di Ateneo per  l'amministrazione, la
finanza e  la contabilita'  sono approvate  dal consiglio  del centro
anziche' dal  consiglio di dipartimento. Il  materiale inventariabile
acquistato dal centro  dopo la sua costituzione viene  iscritto in un
registro di  inventario, con  l'indicazione del dipartimento  nel cui
patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli
indicatori di  Ateneo, sia  al fine  della sua  destinazione all'atto
dello scioglimento.
                              Art. 28.
                        Il centro di servizio
  1.  Il centro  di  servizio e'  una struttura  per  la gestione  di
apparecchiature  complesse   o  di  servizi  di   interesse  di  piu'
dipartimenti. Possono essere istituiti centri di servizi di Ateneo.
  2.  Il  centro  di  servizio, nel  resto  dell'articolo  denominato
centro,  e'  istituito  su  proposta dei  consigli  dei  dipartimenti
interessati,  con  decreto  del   rettore,  su  delibera  del  senato
accademico sentito il consiglio di amministrazione.
  3.  Nella  delibera  di  istituzione  devono  essere  precisate  le
modalita' di  presa in carico del  materiale inventariabile conferito
in uso al  centro dalle strutture partecipanti e  la sua destinazione
all'atto  dello scioglimento  del centro,  i meccanismi  di eventuale
recesso  dall'accordo  delle  strutture  predette  e  gli  organi  di
gestione. In particolare, devono essere previsti:
  a)  un  comitato  tecnicoscientifico, costituito  da  professori  o
ricercatori designati dalle strutture  partecipanti al centro stesso,
avente compiti analoghi  a quelli stabiliti nei punti a),  d), e), g)
del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;
  b) il  presidente del centro,  che deve  essere un docente  a tempo
pieno e  avere un  mandato triennale;  le modalita'  di elezione  e i
compiti sono precisati nella delibera istitutiva;
  c) un eventuale direttore; i compiti e le modalita' di designazione
sono precisati nella delibera istitutiva.
  4.  Il   centro  usufruisce   delle  risorse   finanziarie  proprie
dell'obiettivo cui  e' finalizzato, ma  non dispone di organico  e di
locali  e  non  ha   dotazione.  Per  l'espletamento  delle  pratiche
amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti.
Tale dipartimento deve essere  indicato nella delibera istitutiva del
centro  stesso e  deve rendersi  disponibile a  tale fine  al momento
della costituzione  del centro. Qualora tale  dipartimento receda dal
centro e non  se ne trovi il  sostituto entro tre mesi,  il centro e'
soppresso. I fondi del centro  sono utilizzati su diretta indicazione
dei  docenti titolari  dei medesimi,  o dal  direttore per  quanto di
competenza,  sulla  base  del  prospetto di  bilancio  approvato  dal
consiglio del  centro ed allocato  con idoneo titolo  all'interno del
bilancio  del  dipartimento sopra  indicato.  Le  spese superiori  ai
limiti fissati  nel regolamento  di Ateneo per  l'amministrazione, la
finanza e  la contabilita'  sono approvate  dal consiglio  del centro
anziche' dal  consiglio di dipartimento. Il  materiale inventariabile
acquistato dal centro  dopo la sua costituzione viene  iscritto in un
registro di  inventario, con  l'indicazione del dipartimento  nel cui
patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli
indicatori di  Ateneo, sia  al fine  della sua  destinazione all'atto
dello scioglimento.
  5. Il centro dispone  del personale tecnicoamministrativo destinato
al suo funzionamento dai dipartimenti partecipanti.
  6. Il centro di servizi di  Ateneo e' una struttura per la gestione
di servizi  o per  la promozione di  attivita' di  interesse generale
dell'Ateneo.
  7. Il  centro di servizi  di Ateneo  e' istituito, con  decreto del
rettore, su proposta e con  delibera del senato accademico sentito il
consiglio di amministrazione.
  8. Nella  delibera di istituzione  del centro di servizi  di Ateneo
devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale
inventariabile   e  la   sua  destinazione   all'atto  dell'eventuale
scioglimento del  centro, la procedura  di scioglimento del  centro e
gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste:
  a) un'adeguata  forma di  rappresentanza dell'Ateneo,  in relazione
agli utenti del servizio e ai suoi compiti istituzionali;
  b) le  modalita' di elezione  e i compiti delle  cariche direttive,
con mandati triennali rinnovabili.
  9. Il centro di servizi di  Ateneo dispone di organico e di risorse
finanziarie  proprie  dell'obiettivo  cui  e'  finalizzato,  che  gli
vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una
specifica delibera del senato accademico.
  10. Per  l'applicazione dei criteri  di Ateneo per  la ripartizione
delle  risorse,  i  locali  del  centro  di  servizi  di  Ateneo,  il
patrimonio  inventariato  e  quant'altro di  interesse  concorrono  a
incrementare le risorse di Ateneo.
                              Art. 29.
                   Il centro di servizi di facolta'
  1.  Il centro  di  servizi  di facolta'  e'  una  struttura per  la
gestione  amministrativocontabile   dei  servizi  a   supporto  della
didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti
dal consiglio di facolta'.
  2.  Il  centro di  servizi  di  facolta', nel  resto  dell'articolo
denominato  centro, e'  istituito  presso ogni  facolta' con  decreto
rettorale,  previa   delibera  del  senato  accademico,   sentito  il
consiglio di amministrazione.
   3. Sono organi del centro: il consiglio ed il preside.
  4. Il  consiglio e' l'organo  di deliberazione delle  attivita' del
centro. Si applicano,  in quanto compatibili, le  disposizioni di cui
all'art. 20 comma 6,  e all'art. 21, comma 1, lettere b,  c, e, f, g.
Il consiglio dura in carica tre anni accademici.
   Ne fanno parte:
     a) il preside;
     b) il segretario amministrativo;
  c) una rappresentanza dei docenti di ruolo della facolta';
     d) una rappresentanza degli studenti della facolta';
  e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo di norma
afferente al centro.
  Il  consiglio  viene eletto  dal  consiglio  di facolta'  il  quale
determina,  con apposita  delibera, le  modalita' di  elezione ed  il
numero  dei  rappresentanti  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e),
garantendo la presenza  di almeno: un professore di  prima fascia, un
professore   di   seconda   fascia,  un   ricercatore,   un   tecnico
amministrativo di norma afferente al centro e due studenti.
  5.  Il  preside  rappresenta  il  centro,  convoca  e  presiede  il
consiglio,  cura l'esecuzione  delle relative  deliberazioni e  ha la
responsabilita'  in solido  con il  segretario amministrativo,  della
gestione amministrativa e contabile del centro.
  6. Il centro  dispone di organico e di  risorse finanziarie proprie
degli obiettivi  cui e'  finalizzato, che  gli vengono  assegnate dal
consiglio  di amministrazione,  su  proposta  del senato  accademico,
sentita la facolta' interessata, e da altre fonti.
  7. Per  l'applicazione dei  criteri di  Ateneo per  la ripartizione
delle  risorse, i  locali del  centro, il  patrimonio inventariato  e
quant'altro  di interesse  concorrono  a incrementare  le risorse  di
Ateneo.
                              Art. 30.
        Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio
  1.  Il  centro  interuniversitario  di  ricerca  e  di  servizio  e
strumento  di  collaborazione  scientifica  fra  docenti  di  diverse
universita'  o  sede  di   servizi  scientifici  utilizzati  da  piu'
universita'.
  2. La  costituzione e  il funzionamento  sono regolati  da apposite
convenzioni   stipulate  dal   rettore   su   proposta  dei   docenti
interessati, con delibera del  senato accademico sentito il consiglio
di  amministrazione.  Tali  convenzioni devono  contenere  discipline
simili  a  quelle   relative  ai  centri  di  ricerca   e  ai  centri
interdipartimentali di servizio.
                              TITOLO IV
                 NORME ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI
                               Capo II
            Norme amministrative finanziarie e contabili
                              Art. 53.
                      Autonomia delle strutture
  1.  L'Ateneo  ha  una  gestione  finanziaria  unitaria,  articolata
nell'ambito  di  centri  ordinatori  di  spesa  dotati  di  autonomia
decisionale.
  2. I centri  ordinatori di spesa possono avere  autonomia di spesa,
nell'ambito   del  bilancio   dell'Ateneo,  oppure   avere  autonomia
finanziaria e  in tal caso  un proprio bilancio, che  contribuisce al
bilancio consolidato dell'Ateneo.
  3. Viene conferita autonomia finanziaria ai dipartimenti, ai centri
di servizi  di Ateneo, ai centri  di servizi di facolta'  e ai centri
interuniversitari di ricerca e di servizio e ad altre strutture. Tale
autonomia viene conferita dal  consiglio di amministrazione su parere
conforme del senato accademico.
  4. Hanno autonomia di spesa le  facolta', gli istituti e ogni altro
centro  ordinatore  di  spesa  per il  quale  non  sia  espressamente
prevista dal  presente Statuto  la possibilita'  di essere  dotato di
autonomia finanziaria.
  5. L'Ateneo non puo'  aggiungere ulteriori vincoli di destinazione,
oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con
destinazione a uno o piu'  centri di spesa. Qualora l'accettazione di
fondi  implichi oneri  aggiuntivi per  l'Ateneo, l'organo  competente
puo'  sospendere  l'accettazione  dei   fondi  fino  alla  concordata
definizione  delle relative  imputazioni di  spesa all'Ateneo  o alle
strutture interessate.
  6. Hanno autonomia amministrativa  le strutture dotate di autonomia
finanziaria o di spesa.
                               TITOLO V
                 NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 60.
                Equiparazioni e definizioni normative
  1. Nel  presente Statuto, con  la dizione "docenti" si  intendono i
professori  di prima  e seconda  fascia, di  ruolo e  fuori ruolo,  i
ricercatori e  gli assistenti del  ruolo a esaurimento  facenti parte
del personale dell'Ateneo.
  2.   Nel  presente   statuto,  ovunque   siano  usate   le  dizioni
"ricercatori"  o "ricercatori  confermati" si  intendono inclusi  gli
assistenti del ruolo a esaurimento.
                              Art. 67.
         Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti
  1. Entro tre  anni dall'entrata in vigore del  presente Statuto gli
istituti che non abbiano almeno  sei afferenti, di cui almeno quattro
professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa
area culturale, che possono  cambiare la propria denominazione. Entro
lo stesso termine di tempo  gli istituti a gestione accentrata devono
trasformarsi in  strutture con  autonomia di  spesa. Entro  lo stesso
termine i  dipartimenti con  numero di  afferenti inferiore  a quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 20 devono confluire in altre strutture
della stessa  area culturale,  le quali  possono cambiare  la propria
denominazione.
  2.  Entro il  31 dicembre  1998  gli istituti  devono confluire  in
strutture dipartimentali.