Allegato A TITOLO I ORGANI DI ATENEO Capo I Organi centrali di governo Art. 2. Il senato accademico 1. Il senato accademico determina le linee generali dell'attivita' e definisce la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo. In particolare, il senato accademico: a) esercita la potesta' regolamentare di Ateneo, nonche' il controllo riguardo ai regolamenti delle strutture e degli organismi dotati di autonomia regolamentare secondo le norme del presente statuto; b) determina, su proposta del rettore, criteri per la definizione e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche, e ne delibera la conseguente allocazione; c) determina criteri e, sulla base di essi, presenta motivate proposte al consiglio di amministrazione per la definizione e la revisione degli organici relativi al personale tecnicoamministrativo dell'Ateneo; con le stesse modalita' provvede per l'organico dei dirigenti; d) elabora e approva, sentiti i consigli di facolta' e di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il piano poliennale di sviluppo dell'Ateneo, nonche' ogni altro piano previsto dalla legge; e) formula direttive e proposte sul riparto e l'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'Ateneo, nonche' sull'impiego delle disponibilita' patrimoniali ed edilizie; f) su proposta del rettore approva, sentito il consiglio di amministrazione, il programma annuale e la relazione consuntiva annuale di attivita' dell'Ateneo; g) esprime parere sul progetto di bilancio di previsione predisposto dal consiglio di amministrazione, sulla base del programma annuale di attivita' di cui al punto f); h) approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano edilizio di Ateneo predisposto dal rettore, tenendo conto delle linee di sviluppo contenute nel piano poliennale; i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, le modifiche di assetto dei corsi di studio, delle strutture scientifiche e di servizio dell'Ateneo, incluse le nuove istituzioni e le soppressioni, nel rispetto delle leggi applicabili in materia; l) propone, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione o la soppressione di facolta' dell'Ateneo agli organi competenti; m) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sulle modifiche statutarie sulla base delle procedure previste nel titolo V; n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 2. Compongono il senato accademico: a) il rettore; b) i presidi delle facolta' istituite nell'Ateneo; c) un numero di rappresentanti eletti dalle aree scientificodisciplinari di Ateneo pari al numero dei presidi; d) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigente; e) cinque rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni. 3. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo, e seuza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il prorettore e il direttore amministrativo, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario. 4. L'elettorato attivo e passivo dei membri del senato accademico eletti dalle aree scientificodisciplinari di Ateneo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati riuniti in cinque collegi scientificodisciplinari di Ateneo. Ai ricercatori non ancora confermati spetta solo l'elettorato attivo. Ciascun elettore esprime una sola prefereuza. 5. I collegi scientificodisciplinari di Ateneo sono i seguenti: biologicomedico; economicogiuridicopolitico; scientifico; tecnologico; umanistico. L'elenco delle aree scientificodisciplinari che costituiscono ciascun collegio e contenuto nella tabella A allegata al presente statuto. I professori o ricercatori che risultassero inseriti in piu' di un collegio devono esercitare opzione tra di essi. Eventuali variazioni sono deliberate dal senato accademico sentiti i consigli delle aree scientificodisciplinari interessate. 6. Ciascun collegio ha diritto ad almeno due rappresentanti. Ulteriori integrazioni per ottenere la parita' col numero dei presidi sono effettuate attribuendo progressivamente un terzo rappresentante a ciascun collegio, a partire da quello con il maggior numero di componenti e proseguendo in ordine decrescente rispetto al numero di componenti. In caso di parita' si procede per sorteggio. 7. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Finche' possibile, i successivi eletti devono appartenere ad aree diverse. E' garantita una riserva, fino al raggiungimento di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie; professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori confermati. La riserva viene attivata per i candidati che abbiano ottenuto nel proprio collegio la maggior percentuale di voti, purche' non inferiore al dieci per cento dei voti espressi. 8. I rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigente sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai membri della categoria rappresentata. I rappresentanti degli studenti sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai rappresentanti degli stessi nei consigli di facolta'. 9. I membri del senato accademico eletti dalle aree scientificodisciplinari, i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigente e i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono eletti in unica elezione per tutti i collegi defimti. I membri eletti dalle aree scientificodisciplinari sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. I presidi sono membri di diritto del senato accademico e decadono allo scadere del proprio mandato. Le norme elettorali del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 10. Il rettore presiede il senato accademico e lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del giorno. Il senato puo' essere convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto. 11. Il senato accademico puo' istituire al proprio interno una giunta, presieduta dal rettore, alla quale possono essere affidate istruttorie nonche' deleghe motivate per compiti specifici. Sono escluse dai provvedimenti delegabili tutte le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata. 12. Il senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento, inclusa la definizione delle materie delegabili alla giunta. Capo II Organi sussidiari Art. 5. La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio 1. L'Universita' istituisce una commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio denominata nel corso del presente articolo commissione paritetica di Ateneo. 2. La commissione paritetica di Ateneo: a) svolge funzioni di osservatorio sull'attivita' didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Universita'; b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione e' trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi; c) formula parere al senato accademico sul regolamento di Ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche; d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario; e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Universita' o della regione su materie riguardanti gli studenti; f) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilita' degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale; g) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per lo svolgimento di attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente; h) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti. 3. La commissione paritetica di Ateneo e' composta dai presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche di facolta' per la didattica e il diritto allo studio costituite presso l'Ateneo. 4. La commissione elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente, ed e' convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. La commissione puo' essere convocata in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto. La commissione paritetica di Ateneo redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso e' approvato dal senato accademico. TITOLO II STRUTTURE E ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ATENEO Art. 11. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' definisce le strategie di indirizzo della facolta', adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente in particolare il consiglio di facolta': a) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo elaborate anche sulla base di proposte dei consigli di corso di studio interessati e comunque udito il loro parere, anche di concerto con altre facolta' interessate; b) coordina le attivita' didattiche programmate dai consigli di corso di studio; c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica, nell'ambito di quelle rese disponibili e degli indirizzi generali definiti dagli organi centrali dell'Ateneo, anche su proposta dei consigli di corso di studio e sentiti i dipartimenti per la parte di competenza; d) procede alla copertura degli insegnamenti di competenza attivati nell'ambito di quanto previsto negli ordinamenti didattici di Ateneo attraverso l'attribuzione dei compiti didattici il conferimento di eventuali supplenze e l'eventuale pareggiamento di corsi liberi, fatto salvo il consenso degli interessati ove richiesto dalla legge; valuta le proposte di insegnamenti liberi ed il loro eventuale pareggiamento; e) rende nota l'offerta del servizio didattico complessivo pubblicando annualmente il manifesto degli studi; f) sostiene il servizio didattico organizzando l'attivita' di tutorato o vigilando sulla sua esecuzione se demandata ai consigli di corso di laurea e di diploma; g) formula proposte al senato accademico concernenti la destinazione, nonche' le relative modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati; h) formula richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati; i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere dei consigli di corso di laurea e di diploma ove e' impartito l'insegnamento e dei dipartimenti ai quali afferiscono docenti del settore scientificodisciplinare; l) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentito il parere dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attivita'; m) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica e, sentita la commissione paritetica di facolta', il rendiconto motivato delle spese del centro di servizi di facolta' e delle strutture, relative ai contributi studenteschi; n) formula proposte per il piano di sviluppo della facolta', da sottoporre al senato accademico per l'inclusione nel piano di sviluppo dell'Ateneo; o) concorre, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo; p) approva i piani di studio individuali non conformi alle tabelle allegate al regolamento didattico di Ateneo; q) approva il regolamento di facolta' nel quale sono contenute le norme di funzionamento della facolta', inclusa la regolamentazione dei corsi di studio, salvo quelli autorizzati a darsi regolamentazione autonoma, in base al comma 8 dell'art. 14; r) esprime parere sulla soppressione di facolta' esistenti e sulla istituzione di nuove facolta'; s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme vigenti. 2. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facolta' da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnicoamministrativo facenti capo alla facolta'. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al settantacinque per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianita' nel ruolo e subordinatamente, dell'anzianita' anagrafica. 3. La rappresentanza degli studenti e' pari ad una unita' ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di sette fino a un massimo di undici; di tale rappresentanza una unita' e' riservata agli iscritti al dottorato di ricerca e una agli iscritti alle scuole di specializzazione, ove presenti in facolta', eletti con collegi separati. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti e' il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni. Le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 4. La rappresentanza del personale tecnicoamministrativo e' pari ad una unita' ogni trenta dipendenti per ciascuna facolta' con un limite minimo di due e massimo di cinque rappresentanti. I rappresentanti del personale tecnicoamministrativo durano in carica tre anni. La definizione dell'elettorato delle rappresentanze del personale tecnicoamministrativo e le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 5. Il consiglio di facolta' e' legittimamente costituito anche in caso di mancata o incompleta designazione delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnicoamministrativo. 6. I professori fuori ruolo, i ricercatori confermati e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnicoamministrativo facenti parte del consiglio di facolta' concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta. 7. Il consiglio di facolta' e' presieduto dal preside. Per la validita' delle adunanze occorre che la maggioranza dei presenti sia costituita da professori di ruolo e fuori ruolo. 8. Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti g), i), l) del comma 1, la partecipazione alle delibere e' cosi' riservata: ai professori di prima fascia per le pratiche relative ai professori di prima fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo per le pratiche relative ai professori di seconda fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori facenti parte del consiglio per le pratiche relative ai ricercatori. Per le delibere riguardanti attribuzioni di compiti didattici e scientifici, alla seduta non partecipano i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e degli studenti. 9. I consigli di facolta' nei propri regolamenti possono predeterminare termini di scadenza per le delibere su materie per cui siano richiesti pareri o debbano essere formulate proposte dai consigli di corso di laurea, di diploma e di dipartimento. In tal caso i consigli di facolta' possono deliberare, anche in assenza di pareri o proposte, nella riunione che immediatamente segue la scadenza dei termini. Art. 12. Il preside 1. Il preside rappresenta la facolta', ne cura il funzionamento e da esecuzione alle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside: a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila, nell'ambito della facolta' e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti; c) sovraintende e vigila sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche della facolta' avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma; d) presenta al consiglio di facolta' la relazione annuale sull'attivita' didattica, sulla base delle relazioni predisposte dai consigli di corso di laurea e di diploma, e dalla commissione paritetica di facolta' e il rendiconto analitico delle spese del centro di servizi di facolta' e delle strutture, relative ai contributi studenteschi, secondo modalita' indicate dal regolamento di facolta'; e) esercita tutte le attribuzioni che gli competono in base alle norme vigenti. 2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti, e' tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' membro di diritto del senato accademico. 3. Il corpo elettorale del preside e' costituito dai membri del consiglio di facolta'. Il preside e' eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione e' effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, a parita di anzianita' nel ruolo, con maggiore anzianita' anagrafica. Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 4. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo di preside. Il vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e decade con l'insediamento del nuovo preside. Il vicepreside, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo. Art. 13. La commissione paritetica di facolta' per la didattica e il diritto allo studio 1. Ogni facolta' istituisce una commissione paritetica di facolta' per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel resto dell'articolo commissione paritetica. Ove necessario, la commissione paritetica di facolta' puo' articolarsi in sottocommissioni distinte per settori culturali. 2. La commissione paritetica e' composta da un ugual numero di professori o ricercatori confermati e di studenti, di norma appartenenti ai consigli delle strutture didattiche. La composizione, le regole di funzionamento e le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di facolta'. La commissione paritetica elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente. 3. La commissione paritetica di facolta': a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta'; b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti; c) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta', avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate; d) invia alla commissione paritetica di Ateneo il parere di cui all'art 11, comma 1, lettera m); e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attivita' didattiche; f) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti. Art. 14. Il consiglio di corso di laurea o di diploma 1. Nelle facolta' e' istituito, per ciascuno dei corsi di laurea o di diploma attivati, anche se uno soltanto, e fatto salvo quanto previsto al comma 2, il consiglio di corso di laurea o di diploma, con il compito di gestire tutte le attivita' didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio. L'elenco dei corsi di laurea e di diploma attivati e' riportato nel regolamento didattico di Ateneo. 2. Due o piu' consigli di corso di laurea e/o di diploma possono confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli di provenienza. 3. Il consiglio di corso di laurea o di diploma organizza e coordina l'attivita' didattica del percorso formativo corrispondente, fatta salva la liberta' di insegnamento del singolo docente, formula proposte e fornisce pareri per quanto di competenza ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma: a) esamina e approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti; b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal regolamento didattico di Ateneo, nuove modalita' didattiche; c) predispone le proposte per la richiesta di professori a contratto; d) presenta al consiglio di facolta' le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; e) organizza l'attivita' di tutorato degli studenti del corso di studio di pertinenza, secondo indicazioni fornite dal consiglio di facolta'; f) predispone per il consiglio di facolta' la relazione annuale sull'attivita' didattica relativa al corso di laurea o di diploma; g) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri, per quanto di competenza, al consiglio di facolta'. 4. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma: a) i professori, compresi quelli a contratto, che svolgono la loro attivita' didattica nel corso di laurea o di diploma; b) i ricercatori che svolgono compiti didattici nel corso di laurea o di diploma; c) una rappresentanza degli studenti iscritti al corso; d) una eventuale rappresentanza del personale tecnicoamministrativo, dei lettori di madrelingua straniera e di altre possibili categorie definite dal regolamento di facolta'. 5. La rappresentanza degli studenti e' pari ad una unita' ogni trecento iscritti, o frazione superiore ai centocinquanta, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti e' il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio. 6. I professori a contratto, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 4 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta. 7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma e' presieduto da un presidente eletto fra i professori, di ruolo o fuori ruolo, del consiglio, ed e' nominato dal rettore. L'elettorato attivo del presidente e' costituito da tutti i membri del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilita' del presidente. Nelle facolta' con un solo consiglio di laurea, questo e' presieduto dal preside stesso. 8. Le norme di funzionamento dei corsi di laurea e di diploma sono contenute nel regolamento della facolta' di afferenza. il regolamento di facolta' puo' tuttavia prevedere che i corsi di laurea adottino propri regolamenti da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme della facolta'. I corsi di laurea o di diploma afferenti a piu' facolta' adottano un regolamento autonomo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme delle facolta' interessate. Art. 22. Il direttore di dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede la giunta e il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilita', in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. In particolare il direttore: a) stabilisce, in base a criteri di funzionalita' ed efficienza e secondo le indicazioni del consiglio di dipartimento, l'utilizzazione del personale tecnicoamministrativo in organico al dipartimento, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti; b) sovraintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento; c) vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti; d) formula proposte al consiglio di dipartimento per il miglioramento o l'estensione dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi; e) sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento il piano annuale di sviluppo delle ricerche del dipartimento, le richieste e iniziative ad esso connesse e il bilancio preventivo, predisposto dal segretario amministrativo; f) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio di dipartimento il conto consuntivo del dipartimento, predisposto dal segretario amministrativo, corredandolo con una relazione sull'attivita' svolta; g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 2. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore e' costituito dai membri del consiglio di dipartimento. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le funzioni eventualmente inibitegli in base alla normativa vigente, il direttore e' sostituito dal vicedirettore, salvo quanto disposto nel comma 3. 3. Il direttore designa un vicedirettore tra i membri docenti del dipartimento, scelto tra i membri della giunta, ove istituita. Il vicedirettore viene nominato dal rettore e decade con il direttore. Il vicedirettore supplisce il direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento, salvo che per le funzioni eventualmente inibitegli, in base alla normativa vigente, dalla qualifica ricoperta. Per tali funzioni gli subentra il decano dei professori di prima fascia. Art. 27. Il centro di ricerca 1. Il centro di ricerca e' una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di piu' dipartimenti. 2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro, e' istituito su proposta dei professori di ruolo o fuori ruolo e dei ricercatori interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Ciascun docente puo' aderire ad un solo centro di ricerca. 3. Il centro ha la durata stabilita all'atto dell'istituzione, comunque non superiore a cinque anni, e puo' essere rinnovato per una sola volta, sulla base di una positiva valutazione dell'attivita' svolta. 4. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti: a) un consiglio del centro costituito da tutti i professori e ricercatori che svolgono la loro attivita' presso il centro, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti a). d), e), g) del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili; b) il direttore del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale rinnovabile; le modalita' di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva. 5. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui e' finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro. Tale dipartimento deve essere indicato nelle norme istitutive e regolamentari del centro stesso e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del centro. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sono approvate dal consiglio del centro anziche' dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento. Art. 28. Il centro di servizio 1. Il centro di servizio e' una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di piu' dipartimenti. Possono essere istituiti centri di servizi di Ateneo. 2. Il centro di servizio, nel resto dell'articolo denominato centro, e' istituito su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture partecipanti e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti: a) un comitato tecnicoscientifico, costituito da professori o ricercatori designati dalle strutture partecipanti al centro stesso, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti a), d), e), g) del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili; b) il presidente del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale; le modalita' di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva; c) un eventuale direttore; i compiti e le modalita' di designazione sono precisati nella delibera istitutiva. 4. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui e' finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti. Tale dipartimento deve essere indicato nella delibera istitutiva del centro stesso e deve rendersi disponibile a tale fine al momento della costituzione del centro. Qualora tale dipartimento receda dal centro e non se ne trovi il sostituto entro tre mesi, il centro e' soppresso. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sono approvate dal consiglio del centro anziche' dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluira' il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento. 5. Il centro dispone del personale tecnicoamministrativo destinato al suo funzionamento dai dipartimenti partecipanti. 6. Il centro di servizi di Ateneo e' una struttura per la gestione di servizi o per la promozione di attivita' di interesse generale dell'Ateneo. 7. Il centro di servizi di Ateneo e' istituito, con decreto del rettore, su proposta e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 8. Nella delibera di istituzione del centro di servizi di Ateneo devono essere precisate le modalita' di presa in carico del materiale inventariabile e la sua destinazione all'atto dell'eventuale scioglimento del centro, la procedura di scioglimento del centro e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste: a) un'adeguata forma di rappresentanza dell'Ateneo, in relazione agli utenti del servizio e ai suoi compiti istituzionali; b) le modalita' di elezione e i compiti delle cariche direttive, con mandati triennali rinnovabili. 9. Il centro di servizi di Ateneo dispone di organico e di risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui e' finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica delibera del senato accademico. 10. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro di servizi di Ateneo, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo. Art. 29. Il centro di servizi di facolta' 1. Il centro di servizi di facolta' e' una struttura per la gestione amministrativocontabile dei servizi a supporto della didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio di facolta'. 2. Il centro di servizi di facolta', nel resto dell'articolo denominato centro, e' istituito presso ogni facolta' con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 3. Sono organi del centro: il consiglio ed il preside. 4. Il consiglio e' l'organo di deliberazione delle attivita' del centro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 comma 6, e all'art. 21, comma 1, lettere b, c, e, f, g. Il consiglio dura in carica tre anni accademici. Ne fanno parte: a) il preside; b) il segretario amministrativo; c) una rappresentanza dei docenti di ruolo della facolta'; d) una rappresentanza degli studenti della facolta'; e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo di norma afferente al centro. Il consiglio viene eletto dal consiglio di facolta' il quale determina, con apposita delibera, le modalita' di elezione ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), garantendo la presenza di almeno: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un tecnico amministrativo di norma afferente al centro e due studenti. 5. Il preside rappresenta il centro, convoca e presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilita' in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del centro. 6. Il centro dispone di organico e di risorse finanziarie proprie degli obiettivi cui e' finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facolta' interessata, e da altre fonti. 7. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo. Art. 30. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio 1. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio e strumento di collaborazione scientifica fra docenti di diverse universita' o sede di servizi scientifici utilizzati da piu' universita'. 2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei docenti interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri interdipartimentali di servizio. TITOLO IV NORME ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI Capo II Norme amministrative finanziarie e contabili Art. 53. Autonomia delle strutture 1. L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri ordinatori di spesa dotati di autonomia decisionale. 2. I centri ordinatori di spesa possono avere autonomia di spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ateneo, oppure avere autonomia finanziaria e in tal caso un proprio bilancio, che contribuisce al bilancio consolidato dell'Ateneo. 3. Viene conferita autonomia finanziaria ai dipartimenti, ai centri di servizi di Ateneo, ai centri di servizi di facolta' e ai centri interuniversitari di ricerca e di servizio e ad altre strutture. Tale autonomia viene conferita dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico. 4. Hanno autonomia di spesa le facolta', gli istituti e ogni altro centro ordinatore di spesa per il quale non sia espressamente prevista dal presente Statuto la possibilita' di essere dotato di autonomia finanziaria. 5. L'Ateneo non puo' aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione a uno o piu' centri di spesa. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Ateneo, l'organo competente puo' sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Ateneo o alle strutture interessate. 6. Hanno autonomia amministrativa le strutture dotate di autonomia finanziaria o di spesa. TITOLO V NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE Art. 60. Equiparazioni e definizioni normative 1. Nel presente Statuto, con la dizione "docenti" si intendono i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo. 2. Nel presente statuto, ovunque siano usate le dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono inclusi gli assistenti del ruolo a esaurimento. Art. 67. Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli istituti che non abbiano almeno sei afferenti, di cui almeno quattro professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, che possono cambiare la propria denominazione. Entro lo stesso termine di tempo gli istituti a gestione accentrata devono trasformarsi in strutture con autonomia di spesa. Entro lo stesso termine i dipartimenti con numero di afferenti inferiore a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, le quali possono cambiare la propria denominazione. 2. Entro il 31 dicembre 1998 gli istituti devono confluire in strutture dipartimentali.