Art. 10.
                          Entrata in vigore
  Il  presente decreto  ministeriale entra  in vigore  il novantesimo
giorno  successivo   alla  data   di  pubblicazione   nella  Gazzetta
Ufficiale. Rimane salvo il diritto  per coloro che siano iscritti nel
registro  dei praticanti  precedentemente a  tale data  di portare  a
termine il periodo  di pratica secondo le norme di  cui al precedente
decreto ministeriale 3 agosto 1979.
   Roma, 2 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu