Art. 10. Entrata in vigore Il presente decreto ministeriale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei praticanti precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente decreto ministeriale 3 agosto 1979. Roma, 2 dicembre 1997 Il Ministro: Treu