Art. 2.
                      Requisiti per il tirocinio
  1.  Fino alla  riforma della  legge 11  gennaio 1979,  n. 12,  sono
ammessi  alla pratica  coloro che,  intendendo svolgere  il tirocinio
professionale, abbiano compiuto il diciottesimo  anno di eta' e siano
in possesso,  oltre che dei requisiti  di cui all'art. 1,  di uno dei
titoli  di  studio  validi   per  l'ammissione  all'esame  di  Stato,
determinati dall'ultimo decreto interministeriale  di cui all'art. 3,
ultimo comma, della legge n. 12/1979.