Art. 2. Requisiti per il tirocinio 1. Fino alla riforma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall'ultimo decreto interministeriale di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12/1979.