Art. 3. Procedura di iscrizione 1. Il consiglio provinciale dell'Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l'iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. 2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in un'altra provincia, la comunicazione deve essere effettuata anche al consiglio di detta provincia. 4. Avverso l'operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte. 5. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1, che deve contenere: le generalita' complete degli iscritti; il titolo di studio posseduto; la data di inizio del periodo di pratica; l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta; l'inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi dell'evento; i fatti modificativi delle modalita' di svolgimento del tirocinio; la data e i motivi della cancellazione dal registro.