Art. 3.
                       Procedura di iscrizione
  1.  Il consiglio  provinciale dell'Ordine  delibera in  merito alla
domanda   di  iscrizione   entro  sessanta   giorni  dalla   data  di
presentazione e  l'iscrizione ha effetto dalla  data di presentazione
della domanda.
  2.  Il consiglio  provinciale provvede  a dare  comunicazione della
delibera  assunta al  praticante  ed al  professionista, entro  dieci
giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. Se  la pratica si svolge  presso lo studio di  un professionista
residente  in  un'altra  provincia,   la  comunicazione  deve  essere
effettuata anche al consiglio di detta provincia.
  4.  Avverso l'operato  del  consiglio  provinciale gli  interessati
possono proporre  ricorso al  Consiglio nazionale  dell'Ordine, entro
trenta giorni dalla data  di ricevimento della comunicazione relativa
al provvedimento notificato o dalla  scadenza del termine di sessanta
giorni, trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato
le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.
  5. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel
registro di cui all'art. 1, che deve contenere:
   le generalita' complete degli iscritti;
   il titolo di studio posseduto;
   la data di inizio del periodo di pratica;
  l'indicazione del  professionista presso il quale  la pratica viene
svolta;
  l'inizio  e  la  fine  del  periodo  di  sospensione  ed  i  motivi
dell'evento;
  i fatti modificativi delle modalita' di svolgimento del tirocinio;
   la data e i motivi della cancellazione dal registro.