Art. 5.
          Periodo di praticantato e modalita' di svolgimento
  1. Il  periodo di pratica  non puo' essere  inferiore a due  anni e
deve  essere svolto  con diligenza,  assiduita' e  con una  frequenza
minima  di quattro  ore  medie giornaliere,  sotto  la direzione  del
professionista   che  deve   fornire  la   preparazione  idonea   per
l'esercizio  della  professione, sia  sotto  l'aspetto  che sotto  il
profilo comportamentale e deontologico.
  2. Lo  svolgimento della pratica  puo' essere sospeso  per servizio
militare,  per gravidanza  e puerperio  e  per motivi  di salute  che
comportino impedimento alla frequenza per un periodo superiore ai tre
mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.
  3.   Le   cause   di    sospensione   debbono   essere   comunicate
tempestivamente   al  consiglio   provinciale  dal   praticante,  con
dichiarazione controfirmata dal professionista.
  4.  Al termine  degli eventi  che hanno  causato la  sospensione il
praticante deve riprendere  la frequenza dello studio  e provvedere a
darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con
lettera  raccomandata  sottoscritta   anche  dal  professionista.  Il
consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo gia' maturato.
  5. Fermo restando l'obbligo di frequenza  di cui al primo comma del
presente  articolo,  il  professionista  e' tenuto  a  consentire  al
praticante la  partecipazione a corsi  di preparazione specifica  o a
corsi di studi universitari o postuniversitari.
  6.  I  consigli  provinciali  vigilano  sull'effettivo  e  lodevole
svolgimento  della  pratica.  In  caso  di  comprovate  dichiarazioni
mendaci,  rese  al  fine  di   convalidare  periodi  di  pratica  non
effettivamente svolti,  il consiglio  provinciale, sentite  le parti,
provvede alla cancellazione  dal registro dei praticanti  ed avvia il
formale   procedimento  disciplinare   nei  confronti   dell'iscritto
all'Albo.
  7.  Se  la  dichiarazione  mendace proviene  da  un  professionista
diverso dal consulente  del lavoro (di cui all'art. 1  della legge n.
12/1979)   il  consiglio   provinciale  provvede   alla  segnalazione
all'omologo consiglio dell'Ordine competente chiedendo l'apertura del
procedimento   disciplinare   e   la   comunicazione   dell'eventuale
provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.
  8.  I  consigli  provinciali  attuano  la  vigilanza  sul  lodevole
svolgimento della  pratica determinando quale dei  seguenti strumenti
di valutazione  adottare al termine  di ogni semestre ovvero  di ogni
anno di tirocinio:
  a) redazione di una tesina teoricopratica per ognuna delle seguenti
materie:   diritto   del   lavoro,  legislazione   sociale,   diritto
tributario;
  b)  elaborazione   di  una   relazione  sull'attivita'   svolta  in
riferimento alle materie di cui alla lettera a);
  c)  compilazione  di  un  questionario  predisposto  dal  consiglio
provinciale sempre sulle materie di cui sopra.
  Gli  elaborati  di  cui  alle  lettere  a)  o  b)  dovranno  essere
presentati a cura del praticante, da lui sottoscritti e controfirmati
dal  professionista, al  consiglio  provinciale  entro trenta  giorni
dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui
all'art. 6, comma  1; in caso di mancata  presentazione, il consiglio
provinciale  diffida  ad adempiere  entro  il  termine perentorio  di
ulteriori sessanta  giorni, dopodiche' il mancato  adempimento verra'
considerato rinuncia all'iscrizione. Il  termine di trenta giorni per
la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso
di trasferimento da uno studio all'altro.
  Nelle ipotesi di  negativa valutazione degli elaborati  di cui alle
lettere a) o  b) o di mancata, parziale  o insufficiente compilazione
del  questionario di  cui  alla lettera  c),  i consigli  provinciali
dovranno convocare  in udienza il praticante  per ulteriori verifiche
sulle  modalita'  di  svolgimento  della pratica  prima  di  adottare
qualsiasi decisione nel merito della stessa.