Art. 5. Periodo di praticantato e modalita' di svolgimento 1. Il periodo di pratica non puo' essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduita' e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto che sotto il profilo comportamentale e deontologico. 2. Lo svolgimento della pratica puo' essere sospeso per servizio militare, per gravidanza e puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento alla frequenza per un periodo superiore ai tre mesi e fino ad un massimo di dodici mesi. 3. Le cause di sospensione debbono essere comunicate tempestivamente al consiglio provinciale dal praticante, con dichiarazione controfirmata dal professionista. 4. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo gia' maturato. 5. Fermo restando l'obbligo di frequenza di cui al primo comma del presente articolo, il professionista e' tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica o a corsi di studi universitari o postuniversitari. 6. I consigli provinciali vigilano sull'effettivo e lodevole svolgimento della pratica. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo. 7. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista diverso dal consulente del lavoro (di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979) il consiglio provinciale provvede alla segnalazione all'omologo consiglio dell'Ordine competente chiedendo l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto. 8. I consigli provinciali attuano la vigilanza sul lodevole svolgimento della pratica determinando quale dei seguenti strumenti di valutazione adottare al termine di ogni semestre ovvero di ogni anno di tirocinio: a) redazione di una tesina teoricopratica per ognuna delle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario; b) elaborazione di una relazione sull'attivita' svolta in riferimento alle materie di cui alla lettera a); c) compilazione di un questionario predisposto dal consiglio provinciale sempre sulle materie di cui sopra. Gli elaborati di cui alle lettere a) o b) dovranno essere presentati a cura del praticante, da lui sottoscritti e controfirmati dal professionista, al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui all'art. 6, comma 1; in caso di mancata presentazione, il consiglio provinciale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di ulteriori sessanta giorni, dopodiche' il mancato adempimento verra' considerato rinuncia all'iscrizione. Il termine di trenta giorni per la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso di trasferimento da uno studio all'altro. Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di cui alle lettere a) o b) o di mancata, parziale o insufficiente compilazione del questionario di cui alla lettera c), i consigli provinciali dovranno convocare in udienza il praticante per ulteriori verifiche sulle modalita' di svolgimento della pratica prima di adottare qualsiasi decisione nel merito della stessa.