Art. 6. Libretto della pratica 1. All'atto dell'iscrizione nel registro dei praticanti il consiglio provinciale consegna al tirocinante un libretto, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale, sul quale il medesimo annota le nozioni acquisite, le attivita' professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le principali pratiche trattate sotto la direzione del professionista, prive di indicazioni che ledano la riservatezza e il segreto professionale. 2. Il libretto, convalidato dal professionista, verra' presentato al consiglio provinciale dell'Ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiedera' in visione e/o in occasione della disamina degli elaborati di cui al comma 8 dell'articolo precedente. 3. Al termine del periodo di pratica, di cui all'art. 5, il praticante puo' richiedere al consiglio provinciale il certificato di compiuta pratica, restituendo il libretto convalidato dal professionista, unitamente alle tesine, relazioni o questionari fino a quella data elaborati o compilati. 4. Il consiglio provinciale, verificato lo svolgimento dell'effettiva pratica, cosi' come previsto dal presente decreto, rilascia il certificato entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica e' consentito al praticante, su sua richiesta, di mantenere l'iscrizione nel registro praticanti per un ulteriore periodo massimo di due anni.