Art. 6.
                        Libretto della pratica
  1.  All'atto   dell'iscrizione  nel  registro  dei   praticanti  il
consiglio provinciale  consegna al tirocinante un  libretto, conforme
al modello predisposto dal Consiglio nazionale, sul quale il medesimo
annota le  nozioni acquisite,  le attivita' professionali  alle quali
abbia assistito o partecipato e le principali pratiche trattate sotto
la direzione del  professionista, prive di indicazioni  che ledano la
riservatezza e il segreto professionale.
  2. Il  libretto, convalidato dal professionista,  verra' presentato
al consiglio  provinciale dell'Ordine ogni qualvolta  quest'ultimo lo
richiedera'  in  visione  e/o   in  occasione  della  disamina  degli
elaborati di cui al comma 8 dell'articolo precedente.
  3.  Al termine  del  periodo  di pratica,  di  cui  all'art. 5,  il
praticante puo' richiedere al consiglio provinciale il certificato di
compiuta   pratica,   restituendo   il   libretto   convalidato   dal
professionista, unitamente alle tesine,  relazioni o questionari fino
a quella data elaborati o compilati.
  4.   Il   consiglio    provinciale,   verificato   lo   svolgimento
dell'effettiva  pratica, cosi'  come previsto  dal presente  decreto,
rilascia il certificato entro trenta giorni dalla richiesta.
  5.  Dopo  il  rilascio  del  certificato  di  compiuta  pratica  e'
consentito al praticante, su sua richiesta, di mantenere l'iscrizione
nel registro praticanti per un ulteriore periodo massimo di due anni.