Art. 7.
                 Trasferimento presso un altro studio
  1. Il praticante  che passi ad uno studio  professionale diverso da
quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al
consiglio   provinciale   entro   trenta  giorni   dalla   data   del
trasferimento,  allegando   le  attestazioni   di  cessazione   e  di
ammissione dei  professionisti interessati. La data  di trasferimento
deve  essere annotata  nel libretto  della pratica  ed il  periodo di
pratica  svolto  deve  essere   convalidato  dal  professionista.  Il
libretto deve essere presentato al consiglio provinciale insieme alla
documentazione attestante il trasferimento.
  2. In  caso di mancata  certificazione da parte  del professionista
presso il  quale e' effettuata  la pratica, il  consiglio provinciale
potra' accertare  l'effettivo e lodevole svolgimento  e rilasciare la
relativa attestazione.