Art. 7. Trasferimento presso un altro studio 1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel libretto della pratica ed il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. Il libretto deve essere presentato al consiglio provinciale insieme alla documentazione attestante il trasferimento. 2. In caso di mancata certificazione da parte del professionista presso il quale e' effettuata la pratica, il consiglio provinciale potra' accertare l'effettivo e lodevole svolgimento e rilasciare la relativa attestazione.