Art. 8.
              Trasferimento di residenza del praticante
  1. In caso  di trasferimento della propria  residenza il praticante
deve chiedere, entro trenta  giorni, l'iscrizione nel registro tenuto
dal  consiglio   dell'Ordine  della  provincia  nella   quale  si  e'
trasferito.
  2. La domanda di iscrizione  nella nuova provincia, corredata dalla
certificazione del consiglio provinciale  di provenienza, dalla quale
risulti  quanto  indicato  nell'art.  1 e  il  periodo  di  tirocinio
compiuto, rilevato dal  libretto della pratica, e  dal versamento del
contributo  di iscrizione  di cui  alla  lettera h)  dell'art. 1.  La
delibera  di iscrizione  deve prevedere  la decorrenza  della pratica
dalla data di  iscrizione nel registro dei  praticanti dell'Ordine di
provenienza e deve essere comunicata con le modalita' di cui all'art.
3 anche all'Ordine di provenienza.