Art. 8. Trasferimento di residenza del praticante 1. In caso di trasferimento della propria residenza il praticante deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si e' trasferito. 2. La domanda di iscrizione nella nuova provincia, corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 1 e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera h) dell'art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalita' di cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza.