Art. 9.
                            Cancellazione
  1. La cancellazione  dal registro dei praticanti  e' deliberata dal
consiglio  provinciale   d'ufficio  o   su  richiesta   del  pubblico
ministero:
  a) in  presenza di eventi  diversi o  di durata superiore  a quelli
previsti al secondo comma dell'art. 5;
    b) perdita dell'esercizio dei diritti civili;
    c) irreperibilita' del praticante;
    d) nei casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979;
    e) mancato versamento della quota d'iscrizione;
    f) nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 5;
    g)  per superamento del periodo di cui all'ultimo comma dell'art.
6.
  2.  Il  consiglio  provinciale provvedera'  a  darne  comunicazione
giusto quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3.