Art. 9. Cancellazione 1. La cancellazione dal registro dei praticanti e' deliberata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero: a) in presenza di eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti al secondo comma dell'art. 5; b) perdita dell'esercizio dei diritti civili; c) irreperibilita' del praticante; d) nei casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979; e) mancato versamento della quota d'iscrizione; f) nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 5; g) per superamento del periodo di cui all'ultimo comma dell'art. 6. 2. Il consiglio provinciale provvedera' a darne comunicazione giusto quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3.