IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui rischiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 20 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1996; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 gennaio 1997, prot. 612, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1995-dicembre 1995 ed il periodo gennaio 1996-dicembre 1996, e' risultata pari a +3,9; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 1997, protocollo 13515, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1996-dicembre 1996 ed il periodo gennaio 1997-dicembre 1997, e' risultata pari a +1,7, considerando in via provvisoria, per i mesi di novembre e dicembre 1997, l'indice accertato per il mese di ottobre dello stesso anno; Considerata la necessita': di determinare il conguaglio conseguente all'accertamento del valore effettivo della variazione percentuale per la definizione dell'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 1997; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 1998, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1997; di indicare le modalita' di corresponsione del suddetto conguaglio nonche' quelle di attribuzione dell'aumento; Decreta: Art. 1. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1996 e' determinata in misura pari a +3,9 dal 1 gennaio 1997.