Art. 3.
  Le percentuali di  variazione di cui agli  articoli precedenti, per
le  pensioni  alle quali  si  applica  la disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale  di cui  alla legge  27 maggio  1959, n.  324, e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,   sono   determinate
separatamente  sull'indennita' integrativa  speciale, ove  competa, e
sulla pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1997
                              Il Ministro del tesoro e del bilancio
                              e della programmazione economica
                                            Ciampi
   Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
           Treu