DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA DI QUALITA' Premessa. Il presente disciplinare, in conformita' ai principi ed alle finalita' della legge 9 luglio 1990, n. 188, ha la funzione di definire le caratteristiche produttive della ceramica di qualita' attestandone le origini, le tipologie o classi di materiale, definite in conformita' alle norme UNI, le peculiarita' strutturali sul piano chimicofisico, ed il settore di utilizzazione cui sono destinate. Il disciplinare costituisce uno strumento di tutela della produzione di ceramica di qualita',anche ai fini della difesa della qualita' e pregio estetico delle produzioni ceramiche, le quali, per l'originalita' e la molteplicita' di espressioni, anche di ispirazione artistica e tradizionale, mantengono uno stretto legame con il patrimonio storico e culturale del Paese e consentono di qualificare e caratterizzare le produzioni innovative e contemporanee. Art. 1. Diritto alla denominazione 1. La denominazione di origine "ceramica di qualita'" e' riservata ai prodotti realizzati. nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. 2. Rientrano nelle produzioni di ceramica di qualita' i seguenti gruppi di prodotto di appartenenza: a) ceramica ornamentale; b) stoviglieria e ceramica da tavola e ad uso alimentare; c) piastrelle; d) ceramiche per usi sanitari ed affini. 3. Hanno diritto di apporre il marchio i produttori che sono regolarmente iscritti. nei registri dei produttori di ceramica di qualita', come previsto dall'art. 3 della legge, in conformita' ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Art. 2. Zona di produzione e fasi produttive 1. Le produzioni di ceramica di qualita' di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, in tutte le fasi produttive devono concretizzarsi nelle aziende ubicate nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo. 2. Non e' consentito l'impiego di prodotti semilavorati provenienti da altri Stati. 3. Le fasi di preparazione e lavorazione degli impasti ceramici, e le successive fasi che costituiscono il processo produttivo, sia a livello artigiano che industriale, devono essere realizzate in laboratori o in aziende entro il territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo. 4. La decorazione delle ceramiche di qualita' potra' essere realizzata con qualsiasi tecnica sia a gran fuoco che a piccolo fuoco. Non e' consentita la produzione mediante processi di realizzazione seriale di motivi decorativi o decorazioni, che appartengono al patrimonio artistico dei centri di antica tradizione, riconosciuti nei disciplinari della ceramica artistica e tradizionale ai sensi della legge. Art. 3. Normativa tecnica e criteri di controllo 1. I prodotti di ceramica di qualita' appartenenti ai gruppi di prodotto di cui all'art. 1, comma 2, del presente disciplinare, ai fini di tutela previsti dalla legge, devono risultare: conformi alle caratteristiche definite nelle norme UNI vigenti in materia; controllati con i criteri indicati nell'allegato al presente disciplinare. Art. 4. Ricerca ed innovazione 1. Ogni produttore iscritto al registro, qualora nello svolgimento della propria attivita' di produzione ceramica tutelata ai sensi della legge, realizzi manufatti di indubbia originalita', in cui risulti evidente l'impegno sulla ricerca applicata e sull'espressione morfologica, al fine di innovare i valori della tradizione sia sotto il profilo formale e stilisticodecorativo, sia sul piano delle proprieta' tecnologiche e strutturali, ha facolta' di apporre il marchio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente disciplinare. Allegato all'art. 3 del disciplinare Per i prodotti citati ai punti seguenti (piastrelle, sanitari, stoviglieria e ceramica ornamentale) varranno le norme UNI, EN, CE ed equivalenti. I prodotti delle aziende che hanno ottenuto il diritto di uso del marchio UNI o equivalenti, sono considerati rispondenti alle norme tecniche richiamate dai punti seguenti del presente allegato. 1) Piastrelle di ceramica. Si intendono le piastrelle prodotte industrialmente, escluse quelle costituenti singolo oggetto avente scopo ornamentale; a seconda della loro classificazione derivante dalla norma UNI EN 87, le piastrelle devono rispondere alla propria norma di prodotto (UNI EN 121, 159, 176, 177, 178, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188). Per quanto riguarda il piano di campionamento, si adottera' la norma UNI EN 163. In ogni caso sono applicabili le "Regole particolari per la concessione del diritto d'uso del marchio di conformita' per le piastrelle ceramiche". I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilita'. I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato. 2) Apparecchi sanitari di ceramica. Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente: per la terminologia si fa riferimento alla UNI 4542. Tutti gli apparecchi devono avere la massa ceramica e lo smalto rispondenti alle prescrizioni della norma UNI 4543/1. I vasi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8949/1, i bidet devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8950/1, i lavabi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8951/1. Per quanto riguarda il piano di campionamento si fara' riferimento alla norma UNI 4842. Per gli altri apparecchi il produttore adottera' le metodologie di prova piu' consone contenute nelle norme predette. I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilita'. I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato. 3) Stoviglieria e ceramica da tavolo. Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente, con esclusione di quelli aventi per funzione quella di oggetto ornamentale. I prodotti devono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 aprile 1985 - Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (cessione di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n. 108, che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988. Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza dello smalto e della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto, resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adotteranno le norme UNI 4543/1. Per quanto riguarda il piano di campionamento si fara' riferimento alla norma UNI 4842. In attesa di norme specifiche per la stoviglieria e la ceramica da tavolo, si fa riferimento alle norme UNI 4543 e UNI 4842, che si riferiscono agli apparecchi sanitari in ceramica, in quanto ritenute congrue con gli obiettivi prefissati. I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilita'. I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato. 4) Ceramica ornamentale. Si intendono i prodotti realizzati industrialmente e quelli realizzati artigianalmente; per la terminologia si fa riferimento alla UNI 10291. I prodotti devono avere assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI EN 99. In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa riferimento alla norma UNI EN 99, che si riferisce alle piastrelle, in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale. I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilita'. I controlli effettuati devono essere registrati e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.