(all. 1 - art. 1)
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                     DELLA CERAMICA DI QUALITA'
Premessa.
  Il  presente  disciplinare,  in  conformita' ai  principi  ed  alle
finalita'  della legge  9  luglio 1990,  n. 188,  ha  la funzione  di
definire  le caratteristiche  produttive della  ceramica di  qualita'
attestandone le origini, le tipologie o classi di materiale, definite
in conformita' alle norme UNI,  le peculiarita' strutturali sul piano
chimicofisico, ed il settore di utilizzazione cui sono destinate.
  Il  disciplinare   costituisce  uno   strumento  di   tutela  della
produzione di ceramica  di qualita',anche ai fini  della difesa della
qualita' e pregio estetico delle  produzioni ceramiche, le quali, per
l'originalita'   e  la   molteplicita'  di   espressioni,  anche   di
ispirazione artistica  e tradizionale, mantengono uno  stretto legame
con  il patrimonio  storico e  culturale  del Paese  e consentono  di
qualificare   e    caratterizzare   le   produzioni    innovative   e
contemporanee.
                               Art. 1.
                      Diritto alla denominazione
  1. La denominazione di origine  "ceramica di qualita'" e' riservata
ai prodotti  realizzati. nel territorio dei  Paesi membri dell'Unione
europea  e  dello  Spazio   economico  europeo  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
  2. Rientrano  nelle produzioni di  ceramica di qualita'  i seguenti
gruppi  di  prodotto di  appartenenza:  a)  ceramica ornamentale;  b)
stoviglieria e ceramica da tavola e ad uso alimentare; c) piastrelle;
d) ceramiche per usi sanitari ed affini.
  3.  Hanno diritto  di  apporre  il marchio  i  produttori che  sono
regolarmente  iscritti. nei  registri dei  produttori di  ceramica di
qualita', come  previsto dall'art. 3  della legge, in  conformita' ai
requisiti   stabiliti  dal   presente  disciplinare   e  secondo   le
disposizioni del regolamento di attuazione.
                               Art. 2.
                 Zona di produzione e fasi produttive
  1.  Le  produzioni di  ceramica  di  qualita'  di cui  al  presente
disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, in tutte le
fasi  produttive  devono  concretizzarsi nelle  aziende  ubicate  nel
territorio dei  Paesi membri  dell'Unione europea  e dei  Paesi dello
Spazio economico europeo.
  2. Non e' consentito l'impiego di prodotti semilavorati provenienti
da altri Stati.
  3. Le fasi di preparazione  e lavorazione degli impasti ceramici, e
le successive  fasi che costituiscono  il processo produttivo,  sia a
livello  artigiano  che  industriale,  devono  essere  realizzate  in
laboratori  o  in  aziende  entro  il  territorio  dei  Paesi  membri
dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo.
  4.  La  decorazione  delle  ceramiche  di  qualita'  potra'  essere
realizzata  con qualsiasi  tecnica sia  a  gran fuoco  che a  piccolo
fuoco.  Non   e'  consentita  la  produzione   mediante  processi  di
realizzazione  seriale  di  motivi   decorativi  o  decorazioni,  che
appartengono al patrimonio artistico dei centri di antica tradizione,
riconosciuti nei disciplinari della ceramica artistica e tradizionale
ai sensi della legge.
                               Art. 3.
               Normativa tecnica e criteri di controllo
  1. I  prodotti di  ceramica di qualita'  appartenenti ai  gruppi di
prodotto di  cui all'art. 1,  comma 2, del presente  disciplinare, ai
fini di tutela previsti dalla legge, devono risultare:
  conformi alle  caratteristiche definite nelle norme  UNI vigenti in
materia;
  controllati  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  al  presente
disciplinare.
                               Art. 4.
                        Ricerca ed innovazione
  1. Ogni produttore iscritto  al registro, qualora nello svolgimento
della  propria attivita'  di  produzione ceramica  tutelata ai  sensi
della  legge, realizzi  manufatti  di indubbia  originalita', in  cui
risulti evidente l'impegno sulla ricerca applicata e sull'espressione
morfologica, al fine di innovare  i valori della tradizione sia sotto
il  profilo  formale  e  stilisticodecorativo, sia  sul  piano  delle
proprieta'  tecnologiche e  strutturali,  ha facolta'  di apporre  il
marchio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente disciplinare.
                 Allegato all'art. 3 del disciplinare
  Per  i prodotti  citati  ai punti  seguenti (piastrelle,  sanitari,
stoviglieria e ceramica ornamentale) varranno le norme UNI, EN, CE ed
equivalenti.
  I prodotti delle  aziende che hanno ottenuto il diritto  di uso del
marchio UNI  o equivalenti,  sono considerati rispondenti  alle norme
tecniche richiamate dai punti seguenti del presente allegato.
1) Piastrelle di ceramica.
  Si intendono le piastrelle prodotte industrialmente, escluse quelle
costituenti singolo oggetto avente scopo ornamentale; a seconda della
loro classificazione derivante  dalla norma UNI EN  87, le piastrelle
devono rispondere  alla propria norma  di prodotto (UNI EN  121, 159,
176, 177, 178, 186/1, 186/2,  187/1, 187/2, 188). Per quanto riguarda
il piano di campionamento, si adottera'  la norma UNI EN 163. In ogni
caso sono applicabili  le "Regole particolari per  la concessione del
diritto  d'uso   del  marchio   di  conformita'  per   le  piastrelle
ceramiche".
  I controlli  sulla produzione devono  essere effettuati a  cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di
controllo attuato  deve essere disponibile un  documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilita'.
  I  controlli  effettuati  devono   essere  registrati,  e  di  essi
conservata per  dieci anni  la relativa documentazione  da presentare
all'incaricato delle ispezioni che  verranno effettuate dal Consiglio
nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.
2) Apparecchi sanitari di ceramica.
  Si    intendono   i    prodotti   realizzati    industrialmente   o
artigianalmente: per la terminologia si fa riferimento alla UNI 4542.
  Tutti gli  apparecchi devono  avere la massa  ceramica e  lo smalto
rispondenti alle prescrizioni della norma UNI 4543/1.
  I vasi devono rispondere alle  prove funzionali della UNI 8949/1, i
bidet devono  rispondere alle  prove funzionali  della UNI  8950/1, i
lavabi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8951/1.
  Per quanto riguarda il piano  di campionamento si fara' riferimento
alla norma UNI 4842.
  Per gli altri apparecchi il  produttore adottera' le metodologie di
prova piu' consone contenute nelle norme predette.
  I controlli  sulla produzione devono  essere effettuati a  cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di
controllo attuato  deve essere disponibile un  documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilita'.
  I  controlli  effettuati  devono   essere  registrati,  e  di  essi
conservata per  dieci anni  la relativa documentazione  da presentare
all'incaricato delle ispezioni che  verranno effettuate dal Consiglio
nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.
3) Stoviglieria e ceramica da tavolo.
  Si    intendono   i    prodotti   realizzati    industrialmente   o
artigianalmente, con esclusione di  quelli aventi per funzione quella
di oggetto ornamentale.
  I  prodotti  devono  rispondere  alle  prescrizioni  contenute  nel
decreto  ministeriale 4  aprile 1985  - Disciplina  degli oggetti  di
ceramica destinati ad  entrare in contatto con  i prodotti alimentari
(cessione di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n. 108,
che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.
  Per la  misura di assorbimento  d'acqua, resistenza dello  smalto e
della  massa  agli  sbalzi termici,  resistenza  meccanica  all'urto,
resistenza  dello smalto  all'acqua e  al vapore,  si adotteranno  le
norme UNI 4543/1.
  Per quanto riguarda il piano  di campionamento si fara' riferimento
alla norma UNI 4842.
  In attesa di norme specifiche per  la stoviglieria e la ceramica da
tavolo, si  fa riferimento  alle norme  UNI 4543 e  UNI 4842,  che si
riferiscono agli apparecchi sanitari  in ceramica, in quanto ritenute
congrue con gli obiettivi prefissati.
  I controlli  sulla produzione devono  essere effettuati a  cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di
controllo attuato  deve essere disponibile un  documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilita'.
  I  controlli  effettuati  devono   essere  registrati,  e  di  essi
conservata per  dieci anni  la relativa documentazione  da presentare
all'incaricato delle ispezioni che  verranno effettuate dal Consiglio
nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.
4) Ceramica ornamentale.
  Si  intendono  i  prodotti   realizzati  industrialmente  e  quelli
realizzati  artigianalmente; per  la terminologia  si fa  riferimento
alla UNI 10291.
  I prodotti devono avere  assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI
EN 99.
  In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa
riferimento alla norma  UNI EN 99, che si  riferisce alle piastrelle,
in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale.
  I controlli  sulla produzione devono  essere effettuati a  cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualita'. Del sistema di
controllo attuato  deve essere disponibile un  documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilita'.
  I  controlli   effettuati  devono  essere  registrati   e  di  essi
conservata per  dieci anni  la relativa documentazione  da presentare
all'incaricato delle  ispezioni che verranno dal  Consiglio nazionale
ceramico o da istituto da esso delegato.