Art. 2 Aumenti della retribuzione base 1. Per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 al personale gia' inquadrato nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore viene corrisposto un incremento mensile lordo di L. 80.000. 2. Lo stipendio tabellare annuo e' stabilito a decorrere dal 1 novembre 1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilita'. 3. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1 novembre 1996 e' cosi' determinato: a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 2; b) maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13 mensilita', di lire 9.785.322. Tale somma e' la risultanza del maggiore importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci: * stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall' articolo 6 del D.L. n. 344 del 1990, convertito nella L. n. 21 del 1991; * incrementi contrattuali di cui all'art. 39 del CCNL, compresa la parte di incremento che decorre dal 1.11.1996 e concorre alla determinazione del nuovo stipendio tabellare della qualifica unica; * differenza tra l' importo dell' indennita' integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni. 3. La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale e' stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianita' nella qualifica.