Art. 2
                   Aumenti della retribuzione base
1.  Per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 al personale
gia'  inquadrato  nelle  qualifiche di primo dirigente e di dirigente
superiore viene corrisposto  un  incremento  mensile  lordo    di  L.
80.000.
2.  Lo  stipendio  tabellare  annuo  e'  stabilito  a decorrere dal 1
novembre 1996, in misura unica per le due ex qualifiche  dirigenziali
pari a lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilita'.
3. Il  trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori
a decorrere dal 1 novembre 1996 e' cosi' determinato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 2;
b) maturato economico annuo,  pensionabile, non riassorbibile e utile
ai  fini  della 13   mensilita', di  lire 9.785.322. Tale somma e' la
risultanza del maggiore  importo, rispetto allo  stipendio  tabellare
di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto
dalla sommatoria delle seguenti voci:  * stipendio tabellare della ex
qualifica  di dirigente superiore stabilito dall' articolo 6 del D.L.
n. 344 del 1990, convertito nella L. n. 21 del 1991;  *    incrementi
contrattuali  di  cui  all'art.  39  del  CCNL,  compresa la parte di
incremento che decorre dal 1.11.1996 e concorre  alla  determinazione
del  nuovo  stipendio  tabellare della qualifica unica; *  differenza
tra   l' importo   dell' indennita'    integrativa   speciale      in
godimento   e   quella   della  ex  qualifica di primo dirigente dopo
due anni.
3.  La  misura  dell'indennita'  integrativa  speciale  spettante  al
personale   della   qualifica   unica   dirigenziale   e'   stabilita
nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente
dopo due anni di anzianita' nella qualifica.