Art. 4 Norma transitoria 1. In prima applicazione del presente accordo le Amministrazioni corrispondono a ciascun dirigente in unica soluzione un importo definito per le diverse Amministrazioni secondo la allegata tabella C. Tale importo e' corrisposto per tenere conto della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione di posizione, relativa all'anno 1996, previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n.550 del 1995. 2. Con decorrenza 1 dicembre 1997 e' corrisposta un ulteriore importo nella misura indicata nell'allegata tabella D. Tale importo e' corrisposto per tenere conto: a) della mancata applicazione della retribuzione di posizione sino al 30 novembre 1997; b) della diversa decorrenza della retribuzione di risultato rispetto alla pregresse componenti retributive che, come i compensi per lavoro straordinario, concorrono al finanziamento del relativo fondo. Questa componente retributiva sostituisce per l'anno 1997 le quote di retribuzione di risultato e del premio per la qualita' della prestazione individuale prevista dagli artt. 46, 47, comma 1, lett. b) e 48 del CCNL. 3. Dal 1 gennaio al 30 novembre 1997 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria gia' corrisposti all'entrata in vigore del presente contratto. In tale periodo possono essere corrisposti anche i compensi per lavoro straordinario nei limiti complessivi per Amministrazione della spesa agli stessi destinata nell'anno 1996. Dal 1 dicembre 1997 sono posti a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 1, gli oneri relativi alla corresponsione delle pregresse componenti del salario accessorio corrisposto durante il periodo precedente, ivi compresi anche i compensi per lavoro straordinario, nonche' l'onere derivante dalla corresponsione dell'importo di cui al precedente comma 2 lettera b) 4. L'operativita' della disposizione di cui all'art.18 del CCNL 1994-97 avra' effetto, in coincidenza della cessazione dell'istituto dello straordinario, alla decorrenza del 1 dicembre 1997, secondo la previsione di cui al precedente comma 3.