Art. 4
                          Norma transitoria
1.    In  prima  applicazione del presente accordo le Amministrazioni
corrispondono a ciascun  dirigente  in  unica  soluzione  un  importo
definito  per  le diverse Amministrazioni secondo la allegata tabella
C. Tale importo e'  corrisposto  per  tenere  conto  della  ritardata
applicazione   del  riequilibrio  della  retribuzione  di  posizione,
relativa all'anno 1996, previsto dall'art. 2, comma  9,  della  legge
n.550 del 1995.
2.    Con  decorrenza  1  dicembre  1997  e' corrisposta un ulteriore
importo nella misura indicata nell'allegata tabella D.  Tale  importo
e' corrisposto per tenere conto:
a) della mancata applicazione della retribuzione di posizione sino al
30 novembre 1997;
b)  della diversa decorrenza della retribuzione di risultato rispetto
alla pregresse componenti retributive che, come i compensi per lavoro
straordinario, concorrono al finanziamento del relativo fondo. Questa
componente retributiva  sostituisce  per  l'anno  1997  le  quote  di
retribuzione  di  risultato  e  del  premio  per  la  qualita'  della
prestazione individuale prevista dagli artt. 46, 47, comma  1,  lett.
b) e 48  del CCNL.
3.  Dal  1 gennaio al 30 novembre 1997 sono confermati gli importi di
retribuzione accessoria gia' corrisposti all'entrata  in  vigore  del
presente  contratto. In tale periodo possono essere corrisposti anche
i compensi  per  lavoro  straordinario  nei  limiti  complessivi  per
Amministrazione della spesa agli stessi destinata nell'anno 1996. Dal
1  dicembre  1997  sono  posti  a carico del fondo di cui all'art. 3,
comma 1, gli  oneri  relativi  alla  corresponsione  delle  pregresse
componenti  del  salario  accessorio corrisposto   durante il periodo
precedente, ivi compresi anche i compensi per  lavoro  straordinario,
nonche' l'onere derivante dalla corresponsione dell'importo di cui al
precedente comma 2 lettera b)
4.  L'operativita'  della  disposizione  di  cui  all'art.18 del CCNL
1994-97 avra' effetto, in coincidenza della cessazione  dell'istituto
dello straordinario, alla decorrenza del 1 dicembre  1997, secondo la
previsione di cui al precedente comma 3.