Art. 6.
  1. Nel quadro dei benefici per favorire la ripresa produttiva nelle
regioni Marche e Umbria, i commissari delegati possono concedere alle
imprese, che  hanno subito una  riduzione della propria  attivita' in
conseguenza dell'evento sismico, contributi  con oneri a carico della
quota  parte regionale  dei  mutui contratti  ai  sensi dell'art.  13
dell'ordinanza   n.  2694   del   13  ottobre   1997,  e   successive
modificazioni.