Art. 6. 1. Nel quadro dei benefici per favorire la ripresa produttiva nelle regioni Marche e Umbria, i commissari delegati possono concedere alle imprese, che hanno subito una riduzione della propria attivita' in conseguenza dell'evento sismico, contributi con oneri a carico della quota parte regionale dei mutui contratti ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e successive modificazioni.