Art. 7.
  1. I commissari delegati sono  tenuti a trasmettere al Dipartimento
della protezione civile entro il  20 dicembre 1997 elementi certi che
consentano  la  valutazione  precisa   degli  oneri  derivanti  dalle
proroghe di termini fiscali e  previdenziali che comunque oltre il 31
marzo 1998 saranno limitate ai soli soggetti gravemente danneggiati.
  2. I commissari  delegati sentiti i sindaci  provvedono altresi', a
comunicare al  Dipartimento della protezione civile  entro il termine
del 20 dicembre  1997, i dati conseguenti alle perdite  di gettito ed
agli oneri derivanti dalle proroghe  di termini in materia di tributi
locali,  che  saranno  comunque  limitate  come  indicato  nel  comma
precedente.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 novembre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano