Art. 7. 1. I commissari delegati sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 20 dicembre 1997 elementi certi che consentano la valutazione precisa degli oneri derivanti dalle proroghe di termini fiscali e previdenziali che comunque oltre il 31 marzo 1998 saranno limitate ai soli soggetti gravemente danneggiati. 2. I commissari delegati sentiti i sindaci provvedono altresi', a comunicare al Dipartimento della protezione civile entro il termine del 20 dicembre 1997, i dati conseguenti alle perdite di gettito ed agli oneri derivanti dalle proroghe di termini in materia di tributi locali, che saranno comunque limitate come indicato nel comma precedente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1997 Il Ministro: Napolitano