Osservatorio Astronomico di Padova Vicolo dell'Osservatorio 5, 35122 Padova MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'AMMINTSTRAZIONE E LA CONTABILITA' Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.6.1997 e dal MURST con nota n. 2224 in data 10.10.1997 Articolo 5 Servizio di cassa Alla fine del comma 1, aggiungere: La convenzione deve prevedere la possibilita' di accendere conti in valuta estera per finanziamenti provenienti dall'estero e destinati ad attivita' di ricerca e formazione regolate da accordi o convenzioni approvati dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio. Articolo 7 Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo Sostituire il comma 2. con: 2. E' fatta salva la competenza istituzionale dell'Avvocatura dello Stato sulle questioni legali e giudiziarie, qualora l'Osservatorio sia coinvolto a nome e per conto dello Stato; diversamente, quando l'Osservatorio sia coinvolto nell'ambito della propria autonomia di ente pubblico, il ricorso all'Avvocatura dello Stato e' facoltativo. Aggiungere: 7. Il direttore dell'Osservatorio puo' provvedere direttamente alla stipula di contratti con persone giuridiche, societa', consorzi e cooperative, qualora le prestazioni richieste rientrino adeguatamente nelle attivita' previste dall'oggetto sociale, non rientrino nei compiti di cui al punto c) del primo comma e la spesa non ecceda il limite di lire 40 milioni. Articolo 9 Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Osservatorio, questo puo' assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e di gestione, le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonche' le spese di ospitalita', comprese quelle di viaggio, ed i compensi per illustri studiosi ed altre autorita' provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale. I compensi di cui sopra, per conferenze, lezioni e simili non possono superare il limite stabilito dal Consiglio Direttivo. Aggiungere inoltre il seguente comma: 5. Per le spese di cui ai precedenti commi finanziate dall'U.E. attraverso convenzioni o contratti di ricerca, di formazione, di mobilita' od altro, l'Osservatorio applichera' le norme comunitarie ivi previste. Articolo 20 Quadro riassuntivo L'ARTICOLO E' SOPPRESSO COME PURE L'ALLEGATO "B" Articolo 34 Gestione del fondo economale I commi 1. e 3. sono sostituiti dai seguenti: 1. Il Responsabile della Ragioneria dell'Osservatorio e' dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio Direttivo, di importo non superiore a Lit. 20 milioni, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 3. Per le spese che singolarmente non eccedono lire duecentomila lo scontrino fiscale puo' sostituire la fattura o la ricevuta fiscale quale documento giustificativo della spesa, anche ai fini del rimborso delle spese per i pasti, nei limiti previsti dalle norme vigenti, in caso di missione, purche' vi appaia la natura della spesa stessa. Aggiungere il seguente comma: 7. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono lire 50.000 e comunque non superiori a lire 500.000 mensili, il direttore e' esentato, sotto la propria responsabilita', dall'obbligo di presentare la documentazione, indicando la natura della spesa. Aggiungere il seguente articolo: Articolo 34 BIS Anticipazioni di cassa 1. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di anticipare i fondi necessari allo svolgimento di attivita' relative a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici italiani o stranieri, nei quali sia prevista l'erogazione posticipata dei finanziamenti, stabilendo limiti e condizioni. 2. Il reintegro della somma anticipata avviene all'atto della riscossione del finanziamento. Articolo 40 Conto economico L'ARTICOLO E' SOPPRESSO COME PURE L'ALLEGATO "E" Articolo 49 Inventario dei beni mobili Aggiungere al comma 1. il seguente punto: e) le eventuali variazioni del valore attuale per deperimento od obsolescenza in forma automatica temporalmente definita, secondo una regolamentazione deliberata dal Consiglio Direttivo che definira' le modalita' di cancellazione e scarico. Articolo 52 Carico e scarico dei beni mobili Il comma 2. e' sostituito dal seguente: 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli di modico valore, comunque non superiore a lire centomila - escluso il materiale librario nonche' le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariati. Aggiungere i commi che seguono: 4. I beni scaricati per obsolescenza o fuori uso saranno messi a disposizione, previa delibera del Consiglio Direttivo, della Croce Rossa Italiana, di scuole pubbliche, universita', istituzioni scientifiche e culturali o ad altri enti pubblici e privati che abbiano finalita' sociali od umanitarie. 5. In alternativa, tali beni potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso, anche con la procedura della trattativa privata, in conformita' all'art. 64, punto n). 6. Nel caso in cui le procedure suddette siano state inutilmente esperite ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il materiale puo' essere avviato alla rottamazione o al macero con qualsiasi modalita'. Il precedente comma 4. diviene quindi il comma 7; in detto comma le parole "precedente comma" sono sostituite da "comma 3". Si aggiunge inoltre il comma: 8. La permuta di beni mobili comporta le connesse operazioni di carico e scarico. I commi 5. e 6. divengono quindi 9. e 10. Articolo 63 Stipulazione ed approvazione dei contratti Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. L'aggiudicatario, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione, senza pregiudicare l'incameramento dell'eventuale deposito provvisorio ed eventuali azioni di risarcimento nei confronti dell'aggiudicatario stesso, da parte dell'Osservatorio. In tal caso, il Consiglio Direttivo, in base ai verbali della commissione incaricata della valutazione delle offerte, potra' aggiudicare la gara ad altro concorrente che abbia formulato l'offerta valida piu' vantaggiosa. Articolo 64 Trattativa privata Al comma 1., i punti e), f), g), h), i), n) sono sostituiti dai seguenti: e) per l'acquisto, la permuta o la locazione di immobili, compreso l'acquisto di bene futuro "chiavi in mano" e per la vendita di immobili allo Stato o ad Enti pubblici; in questi casi i contratti devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale o, in caso di necessita' od urgenza, da una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo; tale commissione puo' comprendere esperti esterni anche retribuiti; f) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture e servizi in genere per importi non superiore a lire 200 milioni, con l'obbligo di interpellare, salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre imprese o ditte; g) quando l'eccezionalita' o l'urgenza degli acquisti, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso alla gara pubblica (all'asta o alla licitazione privata), con deliberazione del Consiglio Direttivo o decreto del Direttore da ratificare successivamente, sempre che l'importo non superi lire 400 milioni fatta salva la normativa comunitaria e vengano interpellate almeno tre imprese o ditte, salvo motivata relazione in caso contrario; h) per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche e sperimentazioni a persone, ditte od organismi aventi alta e comprovata competenza tecnica o scientifica; i) per lavori non considerati nel contratto originario, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e siano complementari o tecnicamente connessi con la prestazione principale ovvero ne risulti conveniente la realizzazione per il completamento di lavori in atto e la spesa relativa non superi il 50% dell'importo del contratto originario; l) (idem) m) (idem) n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato inferiore a lire 20 milioni, con l'obbligo di interpellare, salva motivata relazione in caso contrario, almeno due soggetti, ditte o privati. Articolo 65 Concessione di progettazione e costruzione I commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 1. L'Osservatorio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, puo' affidare in concessione ad enti pubblici e privati di provata capacita' tecnica ed economica la progettazione e l'esecuzione di opere di edilizia e di altri servizi. 4. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di non dar luogo alla gara: a) quando la concessione non riguarda la diretta esecuzione delle opere; b) quando il corrispettivo dei lavori e' rappresentato dal diritto di gestire l'opera da realizzare; c) quando il concessionario e' un ente pubblico. 5. Nel caso sub a) il concessionario e' tenuto a scegliere le imprese esecutrici secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo. Articolo 66 Collaudi Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. Per i lavori che non superano l'importo di lire 500 milioni e' sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori. Per i lavori di importo superiore a lire 500 milioni ma non eccedente il miliardo di lire, il Consiglio Direttivo ha la facolta' di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione; in linea generale l'effettuazione del formale collaudo puo' essere richiesta quando sussistono contestazioni con l'impresa, quando si ritenga necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, quando occorra di provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971, quando con l'intervento alla visita e la sottoscrizione del certificato di collaudo l'Osservatorio prende in consegna l'opera ed in ogni altro caso in cui sia ravvisata l'opportunita' di sottoporre i lavori alla collaudazione. Allo scopo di accelerare al massimo gli adempimenti relativi potra' essere effettuata la nomina del collaudatore in corso d'opera. In tutti i casi il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il limite di spesa si intende sempre riferito al costo definitivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta. Articolo 67 Cauzione I commi 1. e 2. sono sostituiti dai seguenti 1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti per lavori o forniture superiori a lire 400 milioni le ditte debbono prestare idonee cauzioni. 2. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di richiedere la cauzione anche per contratti di importo inferiore, ovvero di rinunciare alla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita' ed offra un miglioramento del prezzo. Articolo 71 Spese in economia I commi 3. e 4. sono sostituiti dai seguenti: 3. Per ciascuna spesa in economia superiore a lire 40 milioni e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. 4. Le spese in economia sono effettuate, di norma, previa acquisizione di tre preventivi. Per importi di spesa non superiori a lire 5 milioni e' sufficiente un solo preventivo. Articolo 73 Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi Aggiungere il seguente comma: 4. Ai contratti finanziati dall'Unione Europea si applica il presente regolamento, fatte salve le diverse disposizioni previste negli schemi contrattuali comunitari. Gli allegati sono sostituiti dai nuovi modelli elencati nel seguito. ----> Vedere Allegato da Pag. 76 a Pag. 78 della G.U. <----