(all. 1 - art. 1)
                      Osservatorio Astronomico
                              di Padova
              Vicolo dell'Osservatorio 5, 35122 Padova
                      MODIFICHE AL REGOLAMENTO
               PER L'AMMINTSTRAZIONE E LA CONTABILITA'
    Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.6.1997
           e dal MURST con nota n. 2224 in data 10.10.1997
                             Articolo 5
                          Servizio di cassa
    Alla fine del comma 1, aggiungere:
    La  convenzione deve prevedere la possibilita' di accendere conti
in  valuta  estera  per  finanziamenti  provenienti   dall'estero   e
destinati  ad attivita' di ricerca e formazione regolate da accordi o
convenzioni approvati dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio.
                             Articolo 7
             Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo
    Sostituire il comma 2. con:
    2. E' fatta salva  la  competenza  istituzionale  dell'Avvocatura
dello   Stato   sulle   questioni   legali   e  giudiziarie,  qualora
l'Osservatorio  sia  coinvolto  a  nome  e  per  conto  dello  Stato;
diversamente,  quando  l'Osservatorio sia coinvolto nell'ambito della
propria autonomia di ente pubblico, il ricorso  all'Avvocatura  dello
Stato e' facoltativo.
    Aggiungere:
    7.  Il  direttore  dell'Osservatorio puo' provvedere direttamente
alla stipula di contratti con persone giuridiche, societa',  consorzi
e   cooperative,   qualora   le   prestazioni   richieste   rientrino
adeguatamente nelle  attivita'  previste  dall'oggetto  sociale,  non
rientrino  nei  compiti di cui al punto c) del primo comma e la spesa
non ecceda il limite di lire 40 milioni.
                             Articolo 9
    Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    1.  In  occasione  di  scambi  culturali  e   di   collaborazioni
scientifiche,   di  congressi,  convegni,  simposi,  tavole  rotonde,
seminari  ed  altre  consimili  manifestazioni  riferibili  ai   fini
istituzionali  dell'Osservatorio,  questo  puo' assumere a carico del
proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e  di  gestione,  le
spese  relative  a  rinfreschi  o  colazioni,  nonche'  le  spese  di
ospitalita', comprese quelle di viaggio, ed i compensi  per  illustri
studiosi  ed  altre autorita' provenienti dall'interno o dall'estero,
ad esclusione delle spese di carattere personale. I compensi  di  cui
sopra,  per  conferenze,  lezioni  e  simili  non possono superare il
limite stabilito dal Consiglio Direttivo.
    Aggiungere inoltre il seguente comma:
    5. Per le spese di cui ai precedenti commi  finanziate  dall'U.E.
attraverso  convenzioni  o  contratti  di  ricerca, di formazione, di
mobilita' od altro, l'Osservatorio applichera' le  norme  comunitarie
ivi previste.
                             Articolo 20
                         Quadro riassuntivo
    L'ARTICOLO E' SOPPRESSO COME PURE L'ALLEGATO "B"
                             Articolo 34
                    Gestione del fondo economale
    I commi 1. e 3. sono sostituiti dai seguenti:
    1.  Il  Responsabile della Ragioneria dell'Osservatorio e' dotato
all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio
Direttivo, di importo non superiore a Lit. 20 milioni,  reintegrabile
durante  l'esercizio  previa presentazione del rendiconto delle somme
gia' spese.
    3. Per le spese che singolarmente non eccedono lire  duecentomila
lo scontrino fiscale puo' sostituire la fattura o la ricevuta fiscale
quale  documento  giustificativo  della  spesa,  anche  ai  fini  del
rimborso delle spese per i pasti, nei  limiti  previsti  dalle  norme
vigenti, in caso di missione, purche' vi appaia la natura della spesa
stessa.
    Aggiungere il seguente comma:
    7.  Per  le  piccole  spese  che  singolarmente non eccedono lire
50.000 e comunque non superiori a lire 500.000 mensili, il  direttore
e'  esentato,  sotto  la  propria  responsabilita',  dall'obbligo  di
presentare la documentazione, indicando la natura della spesa.
    Aggiungere il seguente articolo:
                           Articolo 34 BIS
                       Anticipazioni di cassa
    1. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di anticipare  i  fondi
necessari  allo  svolgimento  di  attivita'  relative  a  contratti o
convenzioni stipulati con enti pubblici  italiani  o  stranieri,  nei
quali   sia  prevista  l'erogazione  posticipata  dei  finanziamenti,
stabilendo limiti e condizioni.
    2. Il reintegro della somma  anticipata  avviene  all'atto  della
riscossione del finanziamento.
                             Articolo 40
                           Conto economico
    L'ARTICOLO E' SOPPRESSO COME PURE L'ALLEGATO "E"
                             Articolo 49
                     Inventario dei beni mobili
    Aggiungere al comma 1. il seguente punto:
    e)  le eventuali variazioni del valore attuale per deperimento od
obsolescenza in forma automatica temporalmente definita, secondo  una
regolamentazione  deliberata dal Consiglio Direttivo che definira' le
modalita' di cancellazione e scarico.
                             Articolo 52
                  Carico e scarico dei beni mobili
    Il comma 2. e' sostituito dal seguente:
    2. Non sono  iscritti  negli  inventari  gli  oggetti  di  rapido
consumo,  facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli
di modico valore, comunque non superiore a lire centomila  -  escluso
il  materiale  librario  nonche' le parti di ricambio o accessorie di
altri oggetti inventariati.
    Aggiungere i commi che seguono:
    4. I beni scaricati per obsolescenza o fuori uso saranno messi  a
disposizione,  previa  delibera  del Consiglio Direttivo, della Croce
Rossa  Italiana,  di  scuole  pubbliche,   universita',   istituzioni
scientifiche  e  culturali  o  ad  altri  enti pubblici e privati che
abbiano finalita' sociali od umanitarie.
    5.  In  alternativa,  tali  beni potranno essere ceduti a terzi a
titolo oneroso, anche con la procedura della trattativa  privata,  in
conformita' all'art.  64, punto n).
    6.  Nel caso in cui le procedure suddette siano state inutilmente
esperite ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il  materiale
puo'  essere  avviato  alla  rottamazione  o  al macero con qualsiasi
modalita'.
    Il precedente comma 4. diviene quindi il comma 7; in detto  comma
le parole "precedente comma" sono sostituite da "comma 3".
    Si aggiunge inoltre il comma:
    8.  La  permuta di beni mobili comporta le connesse operazioni di
carico e scarico.
    I commi 5. e 6. divengono quindi 9. e 10.
                             Articolo 63
             Stipulazione ed approvazione dei contratti
    Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    2. L'aggiudicatario, se non accede  nel  termine  stabilito  alla
stipulazione   del   contratto,   decade  dall'aggiudicazione,  senza
pregiudicare l'incameramento dell'eventuale deposito  provvisorio  ed
eventuali  azioni  di  risarcimento nei confronti dell'aggiudicatario
stesso,  da  parte  dell'Osservatorio.  In  tal  caso,  il  Consiglio
Direttivo,  in  base  ai  verbali  della commissione incaricata della
valutazione delle  offerte,  potra'  aggiudicare  la  gara  ad  altro
concorrente che abbia formulato l'offerta valida piu' vantaggiosa.
                             Articolo 64
                         Trattativa privata
    Al  comma  1., i punti e), f), g), h), i), n) sono sostituiti dai
seguenti:
    e) per  l'acquisto,  la  permuta  o  la  locazione  di  immobili,
compreso  l'acquisto di bene futuro "chiavi in mano" e per la vendita
di immobili allo Stato o ad Enti pubblici; in questi casi i contratti
devono  essere  preceduti   dal   parere   di   congruita'   espresso
dall'Ufficio Tecnico Erariale o, in caso di necessita' od urgenza, da
una  apposita  commissione  nominata  dal  Consiglio  Direttivo; tale
commissione puo' comprendere esperti esterni anche retribuiti;
    f) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture  e  servizi  in
genere per importi non superiore a lire 200 milioni, con l'obbligo di
interpellare,  salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre
imprese o ditte;
    g)  quando  l'eccezionalita'  o  l'urgenza  degli  acquisti,  dei
lavori,  delle  forniture  sia tale da non consentire il ricorso alla
gara  pubblica   (all'asta   o   alla   licitazione   privata),   con
deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  o  decreto del Direttore da
ratificare successivamente, sempre che l'importo non superi lire  400
milioni  fatta  salva la normativa comunitaria e vengano interpellate
almeno  tre  imprese  o  ditte,  salvo  motivata  relazione  in  caso
contrario;
    h)  per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche
e sperimentazioni  a  persone,  ditte  od  organismi  aventi  alta  e
comprovata competenza tecnica o scientifica;
    i)  per  lavori  non  considerati  nel  contratto  originario,  a
condizione  che  siano  affidati  allo  stesso  contraente  e   siano
complementari  o  tecnicamente connessi con la prestazione principale
ovvero ne risulti conveniente la realizzazione per  il  completamento
di  lavori in atto e la spesa relativa non superi il 50% dell'importo
del contratto originario;
    l) (idem)
    m) (idem)
    n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato inferiore
a  lire  20  milioni,  con  l'obbligo di interpellare, salva motivata
relazione in caso contrario, almeno due soggetti, ditte o privati.
                             Articolo 65
             Concessione di progettazione e costruzione
    I commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    1. L'Osservatorio, previa deliberazione del Consiglio  Direttivo,
puo'  affidare  in  concessione ad enti pubblici e privati di provata
capacita' tecnica ed economica la  progettazione  e  l'esecuzione  di
opere di edilizia e di altri servizi.
    4.  Il  Consiglio Direttivo puo' deliberare di non dar luogo alla
gara:
    a) quando la concessione non riguarda la diretta esecuzione delle
opere;
    b) quando  il  corrispettivo  dei  lavori  e'  rappresentato  dal
diritto di gestire l'opera da realizzare;
    c) quando il concessionario e' un ente pubblico.
    5.  Nel  caso  sub  a) il concessionario e' tenuto a scegliere le
imprese esecutrici  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Consiglio
Direttivo.
                             Articolo 66
                              Collaudi
    Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    4. Per i lavori che non superano l'importo di lire 500 milioni e'
sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata
da  chi ha diretto i lavori. Per i lavori di importo superiore a lire
500 milioni ma non  eccedente  il  miliardo  di  lire,  il  Consiglio
Direttivo ha la facolta' di sostituire il certificato di collaudo con
il   certificato   di   regolare   esecuzione;   in   linea  generale
l'effettuazione del formale collaudo  puo'  essere  richiesta  quando
sussistono  contestazioni con l'impresa, quando si ritenga necessario
approfondire le operazioni  tecnico-amministrative  di  accertamento,
quando  occorra  di  provvedersi  del collaudo statico ai sensi della
legge n. 1086 del 1971, quando con  l'intervento  alla  visita  e  la
sottoscrizione  del  certificato di collaudo l'Osservatorio prende in
consegna  l'opera  ed  in  ogni  altro  caso  in  cui  sia  ravvisata
l'opportunita' di sottoporre i lavori alla collaudazione.  Allo scopo
di  accelerare  al  massimo  gli  adempimenti  relativi potra' essere
effettuata la nomina del collaudatore in corso d'opera.   In tutti  i
casi  il  certificato  di  regolare esecuzione deve essere emesso non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.   Il  limite  di
spesa  si  intende sempre riferito al costo definitivo dei lavori, al
netto del ribasso d'asta.
                             Articolo 67
                              Cauzione
    I commi 1. e 2. sono sostituiti dai seguenti
    1.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei  contratti  per  lavori   o
forniture  superiori  a  lire  400  milioni le ditte debbono prestare
idonee cauzioni.
    2.  Il  Consiglio  Direttivo  puo'  deliberare  di  richiedere la
cauzione  anche  per  contratti  di  importo  inferiore,  ovvero   di
rinunciare  alla  cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria
solidita' ed offra un miglioramento del prezzo.
                             Articolo 71
                          Spese in economia
    I commi 3. e 4. sono sostituiti dai seguenti:
    3. Per ciascuna spesa in economia superiore a lire 40 milioni  e'
necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.
    4.  Le  spese  in  economia  sono  effettuate,  di  norma, previa
acquisizione di tre preventivi.  Per importi di spesa non superiori a
lire 5 milioni e' sufficiente un solo preventivo.
                             Articolo 73
   Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi
    Aggiungere il seguente comma:
    4. Ai contratti finanziati  dall'Unione  Europea  si  applica  il
presente  regolamento,  fatte  salve le diverse disposizioni previste
negli schemi contrattuali comunitari.
    Gli allegati sono  sostituiti  dai  nuovi  modelli  elencati  nel
seguito.


    ---->  Vedere Allegato da Pag. 76 a Pag. 78 della G.U.  <----