Art. 10. 
           (Informazioni rese al momento della raccolta). 
 
  1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i  dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa: 
   a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono  destinati
i dati; 
   b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
   c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
   d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i  dati  possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
   e) i diritti di cui all'articolo 13; 
   f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il  domicilio,
la  residenza  o  la  sede  del  titolare  e,   se   designato,   del
responsabile. 
  2. L'informativa di  cui  al  comma  1  puo'  non  comprendere  gli
elementi gia' noti  alla  persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui
conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di  funzioni  pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita'
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma  1,  lettera
d). 
  3. Quando i dati personali non sono raccolti presso  l'interessato,
l'informativa di cui al comma  1  e'  data  al  medesimo  interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
  4. La disposizione  di  cui  al  comma  3  non  si  applica  quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego  di  mezzi  che  il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati  rispetto  al  diritto
tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile,  ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un  obbligo  previsto
dalla legge, da un regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando  i  dati  sono
trattati ai  fini  dello  svolgimento  delle  investigazioni  di  cui
all'articolo  38  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e  successive  modificazioni,  o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede  giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'  e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 
 
          Note all'art. 10:
            Si  trascrive l'art. 38 del decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, e successive modificazioni recante "Norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale".
            "Art. 38 (Facolta'  dei  difensori  per  l'esercizio  del
          diritto  alla prova). - 1. Al fine di esercitare il diritto
          alla  prova  previsto  dall'articolo  190  del  codice,   i
          difensori,  anche  a  mezzo  di  sostituti  e di consulenti
          tecnici, hanno  facolta'  di  svolgere  investigazioni  per
          ricercare  e  individuare  elementi  di  prova a favore del
          proprio assistito e di conferire con le persone che possano
          dare informazioni.
            2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta su
          incarico del difensore da investigatori autorizzati.
            2-bis.  Il  difensore  della  persona   sottoposta   alle
          indagini   o   della   persona   offesa   puo'   presentare
          direttamente al giudice elementi che egli reputa  rilevanti
          ai fini della decisione da adottare.
            2-ter.   La   documentazione  presentata  al  giudice  e'
          inserita nel fascicolo relativo agli atti  di  indagine  in
          originale  o  in  copia,  se  la  persona  sottoposta  alla
          indagini ne richieda la restituzione".