Art. 12. (Casi di esclusione del consenso). 1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.