Art. 12. 
                 (Casi di esclusione del consenso). 
 
  1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento: 
   a) riguarda dati  raccolti  e  detenuti  in  base  ad  un  obbligo
previsto  dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
comunitaria; 
    b) e' necessario per l'esecuzione di  obblighi  derivanti  da  un
contratto del quale e' parte l'interessato o  per  l'acquisizione  di
informative precontrattuali attivate su  richiesta  di  quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; 
   c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque; 
    d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o  di
statistica e si tratta di dati anonimi; 
   e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel  rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25; 
   f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,  comma  1,  lettera
e), nel rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  segreto
aziendale e industriale; 
   g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui  l'interessato
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica,  per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; 
   h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e  successive  modificazioni,  o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede  giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'  e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.