Art. 13 
                     (Diritti dell'interessato) 
 
  1. In relazione al trattamento di dati personali  l'interessato  ha
diritto: 
   a) di conoscere, mediante accesso  gratuito  al  registro  di  cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di  trattamenti  di
dati che possono riguardarlo; 
   b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h); 
   c) di ottenere, a cura del  titolare  o  del  responsabile,  senza
ritardo: 
    1) la conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
riguardano, anche se non ancora registrati,  e  la  comunicazione  in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro  origine,  nonche'
della logica e delle finalita' su cui  si  basa  il  trattamento;  la
richiesta puo' essere rinnovata, salva  l'esistenza  di  giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
    2) la cancellazione, la trasformazione  in  forma  anonima  o  il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
    3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,  qualora  vi  abbia
interesse, l'integrazione dei dati; 
    4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si  riveli  impossibile  o
comporti un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto
al diritto tutelato; 
   d) di opporsi, in tutto o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al
trattamento  dei  dati  personali  che   lo   riguardano,   ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta; 
   e) di opporsi, in  tutto  o  in  parte,  al  trattamento  di  dati
personali  che  lo  riguardano,  previsto  a  fini  di   informazione
commerciale o di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta ovvero  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale  interattiva  e  di  essere  informato  dal
titolare, non oltre il momento  in  cui  i  dati  sono  comunicati  o
diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto. 
  2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
puo' essere  chiesto  all'interessato,  ove  non  risulti  confermata
l'esistenza di dati che  lo  riguardano,  un  contributo  spese,  non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed
entro i limiti stabiliti dal  regolamento  di  cui  all'articolo  33,
comma 3. 
  3. I  diritti  di  cui  al  comma  1  riferiti  ai  dati  personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse. 
  4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato  puo'
conferire, per iscritto, delega o procura  a  persone  fisiche  o  ad
associazioni. 
  5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la  professione  di  giornalista,  limitatamente  alla  fonte   della
notizia.