Art. 14 
                 (Limiti all'esercizio dei diritti) 
 
  1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d),  non
possono essere esercitati  nei  confronti  dei  trattamenti  di  dati
personali raccolti: 
   a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  luglio  1991,  n.
197, e successive modificazioni; 
   b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31  dicembre  1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,
n. 172, e successive modificazioni; 
   c) da Commissioni parlamentari di  inchiesta  istituite  ai  sensi
dell'articolo 82 della Costituzione; 
   d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge,  per  esclusive  finalita'
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e  finanziari
nonche' la tutela della loro stabilita'; 
   e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera  h),  limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe  derivarne  pregiudizio  per  lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h). 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il  Garante,  anche  su  segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo  31,  comma  1,  lettera  d),
esegue i necessari accertamenti nei  modi  di  cui  all'articolo  32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie  modificazioni  ed  integrazioni,
verificandone l'attuazione. 
 
          Note all'art. 14:
            Il   D.L.   3   maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  1991,  n.  197,  reca:
          "Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso nel contante e
          dei titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio".
            Il  D.L.  31  dicembre  1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, reca:
          "Istituzione del  Fondo  di  sostegno  per  le  vittime  di
          richieste estorsive".
            Si  trascrive  l'art.  82 della Costituzione: "Art. 82. -
          Ciascuna Camera  puo'  disporre  inchieste  su  materie  di
          pubblico interesse.
            A   tale   scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da ridare  la  proporzione  dei
          vari   gruppi.  La  commissione  d'inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni dell'autorita' giudiziaria".