Art. 16. (Cessazione del trattamento dei dati). 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione. 2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.