Art. 16. 
               (Cessazione del trattamento dei dati). 
 
  1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento  dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la  loro
destinazione. 
  2. I dati possono essere: 
   a) distrutti; 
   b) ceduti ad altro titolare purche' destinati  ad  un  trattamento
per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; 
   c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione. 
  3. La cessione dei dati in  violazione  di  quanto  previsto  dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati  personali  e'  nulla  ed  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 39, comma 1.