Art. 17 
           (Limiti all'utilizzabilita' di dati personali) 
 
  1. Nessun atto o  procedimento  giudiziario  o  amministrativo  che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere  fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto  a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. 
  2. L'interessato puo' opporsi  ad  ogni  altro  tipo  di  decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma  1  del  presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione  sia  stata  adottata  in  occasione  della  conclusione  o
dell'esecuzione di un contratto,  in  accoglimento  di  una  proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate  dalla
legge.