Art. 17 (Limiti all'utilizzabilita' di dati personali) 1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. 2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.