Art. 20. 
     (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati). 
 
  1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte  di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse: 
   a) con il consenso espresso dell'interessato; 
   b) se i dati provengono da  pubblici  registri,  elenchi,  atti  o
documenti conoscibili da chiunque,  fermi  restando  i  limiti  e  le
modalita' che le leggi e  i  regolamenti  stabiliscono  per  la  loro
conoscibilita' e pubblicita'; 
   c) in adempimento di  un  obbligo  previsto  dalla  legge,  da  un
regolamento o dalla normativa comunitaria; 
   d)  nell'esercizio  della  professione  di   giornalista   e   per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita',  nei  limiti  del
diritto  di  cronaca  posti  a  tutela  della  riservatezza   ed   in
particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti  di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di  deontologia  di  cui
all'articolo 25; 
   e)  se  i  dati  sono  relativi  allo  svolgimento  di   attivita'
economiche, nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
segreto aziendale e industriale; 
   f) qualora siano necessarie  per  la  salvaguardia  della  vita  o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel  caso  in
cui  l'interessato  non  puo'  prestare  il  proprio   consenso   per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'  di
intendere o di volere; 
   g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, approvate  con  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un  diritto  in  sede  giudiziaria,  nel  rispetto  della
normativa di cui alla lettera e) del presente  comma,  sempre  che  i
dati siano trattati  esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per  il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 
   h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia  effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia  approvato  con  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,   nonche'   tra   societa'
controllate e societa' collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate  sono  stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  per  il  perseguimento
delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti. 
    2. Alla comunicazione e alla diffusione  dei  dati  personali  da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 27. 
 
          Note all'art. 20:
            Per il testo dell'art. 38 delle norme di  attuazione,  di
          coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale
          v. la nota all'art. 10.
            Il  testo  dell'art.  60  del  testo unico delle leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia  approvato   con   decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art.  60  (Composizione).  -  1.  Il  gruppo bancario e'
          composto  alternativamente:    a)  dalla   banca   italiana
          capogruppo   e   dalle  societa'  bancarie,  finanziarie  e
          strumentali da questa controllate;
          b) dalla societa' finanziaria capogruppo e  dalle  societa'
          bancarie  finanziarie  e strumentali da questa controllate,
          quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente
          bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in
          conformita' delle deliberazioni del CICR".
            Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
            "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
          1) le societa' in  cui  un'altra  societa',  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
          2)  le  societa'  in  cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
          3)  le  societa'  che  sono  sotto  influenza  dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai  fini  dell'applicazione  dei numeri 1) e 2) del primo
          comma, si computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle   quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".