Art. 21. 
              (Divieto di comunicazione e diffusione). 
 
  1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati  personali
per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione  di  cui
all'articolo 7. 
  2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione  di  dati
personali dei quali  sia  stata  ordinata  la  cancellazione,  ovvero
quando sia decorso il periodo  di  tempo  indicato  nell'articolo  9,
comma 1, lettera e). 
  3. Il Garante  puo'  vietare  la  diffusione  di  taluno  dei  dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di  soggetti,  quando  la
diffusione  si  pone  in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della
collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione  ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
  4.  La  comunicazione  e  la  diffusione  dei  dati  sono  comunque
permesse: 
   a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o
di statistica e si tratti di dati anonimi; 
   b) quando siano richieste dai  soggetti  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o  repressione  di  reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.