Art. 22. 
                          (Dati sensibili). 
 
  1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le  opinioni
politiche,  l'adesione  a   partiti,   sindacati,   associazioni   od
organizzazioni  a  carattere  religioso,   filosofico,   politico   o
sindacale, nonche' i dati personali idonei a  rivelare  lo  stato  di
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione  del
Garante. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione entro  trenta  giorni,  decorsi  i  quali  la  mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali  verifiche,  il
Garante  puo'  prescrivere   misure   e   accorgimenti   a   garanzia
dell'interessato, che  il  titolare  del  trattamento  e'  tenuto  ad
adottare. 
  3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo  se
autorizzato da espressa  disposizione  di  legge  nella  quale  siano
specificati  i  dati  che  possono  essere  trattati,  le  operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. 
  4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la  vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa  autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento  sia  necessario  ai  fini  dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38  delle  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere  in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello  dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'  e
per il periodo strettamente  necessario  al  loro  perseguimento.  Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al  comma  2  e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e  di
buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma  1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. 
 
          Nota all'art. 22:
            Per il testo dell'art. 38 delle norme di  attuazione,  di
          coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale
          v. la nota all'art. 10.