Art. 23. (Dati inerenti alla salute). 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante. 2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione. 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.