Art. 23. 
                    (Dati inerenti alla salute). 
 
  1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi  sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,  trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,  limitatamente
ai dati e alle operazioni  indispensabili  per  il  perseguimento  di
finalita'  di  tutela  dell'incolumita'   fisica   e   della   salute
dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo  o  la
collettivita',  in  mancanza  del   consenso   dell'interessato,   il
trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante. 
  2. I dati personali idonei a rivelare lo stato  di  salute  possono
essere resi noti all'interessato solo per il  tramite  di  un  medico
designato dall'interessato o dal titolare. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi  i  casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E'
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione. 
  4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di  salute  e'
vietata, salvo nel caso  in  cui  sia  necessaria  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,  con  l'osservanza
delle norme che regolano la materia.