Art. 24 
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
                          procedura penale) 
 
  1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del  codice
di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato  da  espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi  di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate. 
 
          Nota all'art. 24:
            Il  testo dell'art. 686 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
            "Art. 686 (Iscrizione nel casellario  giudiziale).  -  1.
          Nel  casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
          da particolari disposizioni  di  legge,  si  iscrivono  per
          estratto:
          a)  nella  materia  penale, regolata dal codice penale o da
          leggi speciali:
          1) le sentenze  di  condanna  e  i  decreti  penali  appena
          divenuti    irrevocabili,    salvo    quelli    concernenti
          contravvenzioni per le quali e' ammessa la  definizione  in
          via  amministrativa  o  l'oblazione, ai sensi dell'art. 162
          del codice penale, sempre che per le stesse non  sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena;
          2)  i  provvedimenti  emessi  dagli  organi giurisdizionali
          dell'esecuzione,  non  piu'  soggetti  a  impugnazione  che
          riguardano  la  pena,  le  misure di sicurezza, gli effetti
          penali della condanna, l'applicazione  dell'amnistia  e  la
          dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o
          di tendenza a delinquere;
          3)  i  provvedimenti  che riguardano l'applicazione di pene
          accessorie;
          4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione  che  hanno
          prosciolto  l'imputato  o  dichiarato non luogo a procedere
          per difetto di  imputabilita'  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di
          sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
            b) nella materia civile:
          1)  le  sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
          l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che  le
          revocano;
          2)  le  sentenze  con  le  quali  l'imprenditore  e'  stato
          dichiarato fallito;
          3) le sentenze di omologazione del concordato  fallimentare
          e   quelle  che  hanno  dichiarato  la  riabilitazione  del
          fallito;
          4) i decreti di chiusura del fallimento;
            c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o
          alla  revoca  della  cittadinanza  e  all'espulsione  dello
          straniero;  d)  i  provvedimenti  definitivi che riguardano
          l'applicazione   delle   misure   di   prevenzione    della
          sorveglianza  speciale semplice o con divieto od obbligo di
          soggiorno.
          2.   Quando   sono   state   riconosciute    dall'autorita'
          giudiziaria,  sono  pure  iscritte,  nei  casi previsti dal
          comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate  da  autorita'
          giudiziarie straniere.
          3.  Nel  casellario  si  iscrive  altresi', se si tratta di
          condanna penale, la menzione del luogo e del tempo  in  cui
          la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
          alternative  alla  detenzione ovvero la menzione che non fu
          in tutto  o  in  parte  scontata,  per  amnistia,  indulto,
          grazia,  liberazione condizionale o per altra causa; devono
          inoltre essere iscritti i provvedimenti  che  dichiarano  o
          revocano la riabilitazione".