Art. 25. (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista). 1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante. 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire. 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l). 4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.