Art. 25. 
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione  di
                            giornalista). 
 
  1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute  e  la
vita sessuale, il consenso dell'interessato non e'  richiesto  quando
il  trattamento  dei  dati  di  cui  all'articolo  22  e'  effettuato
nell'esercizio della professione di  giornalista  e  per  l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei  limiti  del  diritto  di
cronaca,  ed  in  particolare  dell'essenzialita'   dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento,  non
si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24.  Nei
casi  previsti  dal  presente  comma,  il   trattamento   svolto   in
conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo'  essere  effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante. 
  2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,  comma  1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale  dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice  di  deontologia  relativo  al
trattamento dei dati  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
effettuato  nell'esercizio  della  professione  di  giornalista,  che
preveda  misure  ed  accorgimenti  a   garanzia   degli   interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente,  il  Garante  prescrive  eventuali  misure  e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire. 
  3. Ove entro sei mesi dalla  proposta  del  Garante  il  codice  di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato  adottato  dal  Consiglio
nazionale dell'ordine  dei  giornalisti,  esso  e'  adottato  in  via
sostitutiva dal Garante ed e'  efficace  sino  alla  adozione  di  un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma  2.  In  caso  di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,  comma
1, lettera l). 
  4. Nel codice di cui ai  commi  2  e  3  sono  inserite,  altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli  indicati
negli articoli 22 e 24.