Art. 27 
             (Trattamento da parte di soggetti pubblici) 
 
  1. Salvo quanto  previsto  al  comma  2,  il  trattamento  di  dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi  gli  enti  pubblici
economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento  delle  funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
  2. La comunicazione e la diffusione a  soggetti  pubblici,  esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati  sono  ammesse  quando
siano previste da norme  di  legge  o  di  regolamento,  o  risultino
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione  nei  modi
di cui all'articolo 7,  commi  2  e  3  al  Garante  che  vieta,  con
procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se  risultano
violate le disposizioni della presente legge. 
  3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte  di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono  ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento. 
  4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
sono attuati nel pieno rispetto  delle  disposizioni  della  presente
legge. 
 
          Note all'art. 27:
            Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.Lgs.  3  febbraio
          1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina in materia di pubblico impiego":
            "Art.  5   (Criteri   di   organizzazione).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
          criteri:
          a)  articolazione  degli  uffici  per  funzioni   omogenee,
          distinguendo  tra  funzioni finali e funzioni strumeutali o
          di supporto;
          b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso  il
          dovere    di    comunicazione   interna   ed   esterna   ed
          interconnessione mediante sistemi informatici e  statistici
          pubblici,  nei limiti della riservatezza e della segretezza
          di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          c)  trasparenza,  attraverso  l'istituzione   di   apposite
          strutture  per  l'informazione ai cittadini, e, per ciascun
          provvedimento,  attribuzione  ad  un  unico  ufficio  della
          responsabilita'  complessiva  dello  stesso,  nel  rispetto
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          d) armonizzazione degli  orari  di  servizio,  di  apertura
          degli  uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con
          gli orari delle amministrazioni pubbliche dei  Paesi  della
          Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato;
          e)  responsabilita'  e collaborazione di tutto il personale
          per il risultato dell'attivita' lavorativa;
          f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici  e  nella
          gestione  delle  risorse  umane  anche mediante processi di
          riconversione professionale e di  mobilita'  del  personale
          all'interno   di   ciascuna  amministrazione,  nonche'  tra
          amministrazioni ed enti diversi".