Art. 28. 
            (Trasferimento di dati personali all'estero). 
 
  1.  Il  trasferimento  anche  temporaneo   fuori   del   territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto  di
trattamento deve essere previamente notificato  al  Garante,  qualora
sia diretto verso un Paese  non  appartenente  all'Unione  europea  o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 
  2. Il trasferimento puo' avvenire  soltanto  dopo  quindici  giorni
dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora
il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli  22  e
24. 
  3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato ovvero, se si tratta  dei  dati  di  cui  agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato  dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalita' del  trasferimento  e  dei
trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e  le
misure di sicurezza. 
  4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora: 
   a) l'interessato abbia manifestato il  proprio  consenso  espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno  dei  dati  di  cui  agli
articoli 22 e 24, in forma scritta; 
   b) sia necessario per l'esecuzione di  obblighi  derivanti  da  un
contratto del quale e' parte l'interessato o  per  l'acquisizione  di
informative precontrattuali attivate su  richiesta  di  quest'ultimo,
ovvero  per  la  conclusione  o  per  l'esecuzione  di  un  contratto
stipulato a favore dell'interessato; 
   c) sia necessario per la salvaguardia  di  un  interesse  pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato
ai sensi degli articoli 22,  comma  3,  e  24,  se  il  trasferimento
riguarda taluno dei dati ivi previsti; 
   d) sia necessario ai fini dello svolgimento  delle  investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e  successive  modificazioni,  o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede  giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali  finalita'
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
   e)   sia   necessario   per   la   salvaguardia   della   vita   o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel  caso  in
cui  l'interessato  non  puo'  prestare  il  proprio   consenso   per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'  di
intendere o di volere; 
   f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di  accesso  ai
documenti amministrativi, ovvero di  una  richiesta  di  informazioni
estraibili  da  un  pubblico  registro,  elenco,  atto  o   documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia; 
   g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto. 
  5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente  articolo  puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
trasferimento  di  dati  personali  effettuato  nell'esercizio  della
professione di giornalista  e  per  l'esclusivo  perseguimento  delle
relative finalita'. 
  7. La notificazione di cui al comma  1  del  presente  articolo  e'
effettuata ai sensi  dell'articolo  7  ed  e'  annotata  in  apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera  a).
La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto  unitamente
a quella prevista dall'articolo 7. 
 
          Nota all'art. 28:
            Per il testo dell'art. 38 delle norme di  attuazione,  di
          coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale
          v.  la nota all'art. 10.