Art. 29. 
                              (Tutela). 
 
  1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere  fatti
valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il  medesimo
oggetto e tra le stesse  parti,  sia  stata  gia'  adita  l'autorita'
giudiziaria. 
  2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe  taluno  a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il  ricorso  al  Garante  puo'
essere proposto solo dopo  che  siano  decorsi  cinque  giorni  dalla
richiesta  avanzata  sul  medesimo  oggetto   al   responsabile.   La
presentazione del ricorso rende  improponibile  un'ulteriore  domanda
dinanzi all'autorita' giudiziaria  tra  le  stesse  parti  e  per  il
medesimo oggetto. 
  3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie
o   documenti.   Il   Garante   puo'   disporre,   anche   d'ufficio,
l'espletamento di perizie. 
  4. Assunte  le  necessarie  informazioni  il  Garante,  se  ritiene
fondato il  ricorso,  ordina  al  titolare  e  al  responsabile,  con
decisione motivata,  la  cessazione  del  comportamento  illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti  dell'interessato
e assegnando un termine per la loro  adozione.  Il  provvedimento  e'
comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura  dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi  venti  giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 
  5. Se la particolarita' del  caso  lo  richiede,  il  Garante  puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte  di  taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni  del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma
4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione. 
  6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui  al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione  al
tribunale del luogo ove risiede il  titolare,  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data di comunicazione del  procedimento  o  dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del
provvedimento. 
  7. Il tribunale provvede nei  modi  di  cui  agli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga  al  divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,  n.  2248,  allegato
E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione  del  provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per
cassazione. 
  8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  22,  comma   1,   o   che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente  legge,  sono  di
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
  9. Il danno non patrimoniale  e'  risarcibile  anche  nei  casi  di
violazione dell'articolo 9. 
 
          Note all'art. 29:
            Gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice di procedura
          civile recano disposizioni in  merito  ai  procedimenti  in
          camera di consiglio.
            Il  testo dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
          allegato    E),    recante:    "Legge    sul    contenzioso
          amministrativo", e' il seguente:
            "Art.  4. - Quando la contestazione cade sopra un diritto
          che  si   pretende   leso   da   un   atto   dell'autorita'
          amministrativa,  i  tribunali  si  limiteranno  a conoscere
          degli effetti dell'atto  stesso  in  relazione  all'oggetto
          dedotto in giudizio.
          L'atto   amministrativo   non   potra'  essere  revocato  o
          modificato se non sovra ricorso alle  competenti  autorita'
          amministrative,  le quali si conformeranno al giudicato dei
          tribunali in quanto riguarda il caso deciso"