Art. 31. 
                       (Compiti del Garante). 
 
  1. Il Garante ha il compito di: 
   a) istituire e tenere un registro generale dei  trattamenti  sulla
base delle notificazioni ricevute; 
   b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione; 
   c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le  modificazioni
opportune  al  fine  di  rendere   il   trattamento   conforme   alle
disposizioni vigenti; 
   d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di  legge
o di regolamento,  e  provvedere  sui  ricorsi  presentati  ai  sensi
dell'articolo 29; 
   e)  adottare  i  provvedimenti  previsti   dalla   legge   o   dai
regolamenti; 
   f) vigilare sui casi di cessazione, per  qualsiasi  causa,  di  un
trattamento; 
   g)  denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa
delle sue funzioni; 
   h)   promuovere   nell'ambito   delle    categorie    interessate,
nell'osservanza   del    principio    di    rappresentativita',    la
sottoscrizione di codici di  deontologia  e  di  buona  condotta  per
determinati settori, verificarne  la  conformita'  alle  leggi  e  ai
regolamenti anche attraverso  l'esame  di  osservazioni  di  soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; 
   i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme  che  regolano
la materia e  delle  relative  finalita',  nonche'  delle  misure  di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15; 
   l) vietare, in tutto  o  in  parte,  il  trattamento  dei  dati  o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalita' del trattamento o degli  effetti  che  esso
puo' determinare, vi e' il concreto rischio  del  verificarsi  di  un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati; 
   m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti  normativi
richiesti dall'evoluzione del settore; 
   n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'  svolta  e
sullo stato di attuazione della presente legge, che e'  trasmessa  al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce; 
   o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione  n.  108  sulla  protezione  delle  persone  rispetto  al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata  a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio
1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima; 
   p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta  dell'interessato,  se  rispondono  ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. 
  2. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  ciascun  ministro
consultano il Garante  all'atto  della  predisposizione  delle  norme
regolamentari e degli atti amministrativi  suscettibili  di  incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge. 
  3. Il registro  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma  5.  Entro
il termine di un anno dalla data della sua  istituzione,  il  Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con  altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione  del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base  provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio  per  le  relazioni  con  il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera  l),  del  presente
articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7. 
  5. Il  Garante  e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento  dei  rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato  membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni  prendendo  parte  alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine  del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di  personale
specializzato addetto all'altro organo. 
  5. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti  tra
il Garante e le autorita' di  vigilanza  competenti  per  il  settore
creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione  e
l'editoria. 
 
          Note all'art. 31:
            La legge 21 febbraio  1989,  n.  98,  reca  "Ratifica  ed
          esecuzione  della convenzione n. 108 sulla protezione delle
          persone rispetto al trattamento automatizzato  di  dati  di
          carattere  personale,  adottata  a Strasburgo il 28 gennaio
          1981.".
            Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.  29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego) e' il seguente:
            "Art.  12  (Ufficio  relazioni  con il pubblico). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche, al fine di  garantire  la  piena
          attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
          nell'ambito della propria struttura e  nel  contesto  della
          ridefinizione  degli  uffici di cui all'art. 31, uffici per
          le relazioni con il pubblico.
            2.    Gli  uffici  per  le  relazioni  con  il   pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
          a) al servizio all'utenza per i diritti  di  partecipazione
          di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, a. 241;
          b)  all'informazione  all'utenza  relativa agli atti e allo
          stato dei procedimenti;
          c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
          proposte  alla  propria   amministrazione   sugli   aspetti
          organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
            3.  Agli  uffici  per  le relazioni con il pubblico viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle   singole   amministrazioni,   personale  con  idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
            4. Al fine di  assicurare  la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,   per   l'attuazione  delle  iniziative  individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale   di   servizio,   secondo  un  piano  annuale  di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre  all'approvazione  del  Presidente del Consiglio
          dei Ministri".