Art. 32. 
                     (Accertamenti e controlli). 
 
  1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato  o  anche  a  terzi  di
fornire informazioni e di esibire documenti. 
  2. Il Garante,  qualora  ne  ricorra  la  necessita'  ai  fini  del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia  di  trattamento
dei dati personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento  o  nei
quali occorre  effettuare  rilevazioni  comunque  utili  al  medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato. 
  3. Gli  accertamenti  di  cui  al  comma  2  sono  disposti  previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo  dell'accertamento,  il  quale  provvede  senza
ritardo  sulla  richiesta  del  Garante,  con  decreto  motivato;  le
relative modalita' di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. 
  4. I soggetti interessati agli accertamenti  sono  tenuti  a  farli
eseguire. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  220  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4  e  14,  comma  1,  gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di  un  membro  designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di  regolamento,  il  Garante  indica  al  titolare  o  al
responsabile  le  necessarie  modificazioni  ed  integrazioni  e   ne
verifica  l'attuazione.  Se   l'accertamento   e'   stato   richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il  relativo  esito,  salvo  che  ricorrano  i  motivi  di  cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile  1981,  n.  121,  come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o  motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.  Qualora
risulti necessario in ragione della specificita' della  verifica,  il
membro designato puo' farsi assistere da personale specializzato  che
e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti  acquisiti  sono  custoditi  secondo  modalita'   tali   da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili  dal  presidente  e  dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo  ufficio,
individuati  dal  Garante  sulla  base  di   criteri   definiti   dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma  3.  Per  gli  accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), il membro designato  prende  visione  degli  atti  e  dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del  Garante
. 
 
          Note all'art. 32:
            Il testo dell'art.  220  delle  norme  di  attuazione  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          approvate  con  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
          e' il seguente:
            "Art.  220  (Attivita'  ispettive  e  di vigilanza). - 1.
          Quando nel corso  di  attivita'  ispettive    di  vigilanza
          previste  da  leggi o decreti emergano indizi di reato, gli
          atti  necessari  per  assicurare  le  fonti  di   prova   e
          raccogliere  quant'altro  possa  servire per l'applicazione
          della legge penale sono  compiuti  con  l'osservanza  delle
          disposizioni del codice.".
            Il nuovo testo dell'art. 10 della legge 1 aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
          sicurezza) figura nell'art. 42 della legge qui pubblicata.