Art. 33. 
                       (Ufficio del Garante). 
 
  1. Alle dipendenze del Garante e'  posto  un  ufficio  composto  da
dipendenti  dello  Stato  e  di  altre   amministrazioni   pubbliche,
collocati  fuori  ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato
ad  ogni  effetto  di  legge  a  quello  prestato  nelle   rispettive
amministrazioni  di   provenienza.   Il   relativo   contingente   e'
determinato in misura  non  superiore  a  quarantacinque  unita',  su
proposta  del  Garante  medesimo,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro  e  per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante . 
  2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste  a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato  e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e'  soggetto  al
controllo della Corte dei conti. 
  3.  Le  norme  concernenti  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette  a  disciplinare  la
riscossione dei diritti di segreteria  e  la  gestione  delle  spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'  generale  dello
Stato,  sono  adottate  con  regolamento  emanato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme  del  Garante
stesso. Nel medesimo regolamento  sono  altresi'  previste  le  norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante  di  cui  all'articolo
29, commi da 1 a 5,  secondo  modalita'  tali  da  assicurare,  nella
speditezza  del  procedimento  medesimo,  il   pieno   rispetto   del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le  norme  volte  a
precisare  le  modalita'  per  l'esercizio   dei   diritti   di   cui
all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui  all'articolo  7,
per  via  telematica  o  mediante  supporto   magnetico   o   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  altro  idoneo  sistema.  Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema  di  regolamento  e'  reso
entro trenta giorni dalla ricezione  della  richiesta;  decorso  tale
termine il regolamento puo' comunque essere emanato. 
  4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei  problemi
lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti,  i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali. 
  5. Per l'espletamento dei propri  compiti,  l'ufficio  del  Garante
puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e
di strumenti telematici propri  ovvero,  salvaguardando  le  garanzie
previste  dalla  presente  legge,  appartenenti   all'Autorita'   per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione   o,   in   caso   di
indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati. 
  6. Il personale addetto all'ufficio del  Garante  ed  i  consulenti
sono  tenuti  al  segreto  su  tutto  cio'  di  cui  siano  venuti  a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.