Art. 34 
                  (Omessa o infedele notificazione) 
 
  1. Chiunque, essendovi  tenuto,  non  provvede  alle  notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e  28,  ovvero  indica  in  esse  notizie
incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione  da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la  notificazione  prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della  reclusione  sino  ad  un
anno.