Art. 35 
              (Trattamento illecito di dati personali) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad  altri  un
danno, procede al trattamento di  dati  personali  in  violazione  di
quanto disposto dagli  articoli  11,  20  e  27,  e'  punito  con  la
reclusione  sino  a  due  anni  o,  se  il   fatto   consiste   nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu  grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad  altri  un
danno, comunica o diffonde dati personali  in  violazione  di  quanto
disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del  divieto  di  cui
all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre  mesi  a
due anni. 
  3. Se dai fatti di  cui  ai  commi  1  e  2  deriva  nocumento,  la
reclusione e' da uno a tre anni.