Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.