Art. 36 
   (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) 
 
  1.  Chiunque,  essendovi  tenuto,  omette  di  adottare  le  misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle  disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  ai  commi   2   e   3
dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due
anni. 
  2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa  si  applica
la reclusione fino ad un anno.