Art. 37 
            (Inosservanza dei provvedimenti del Garante) 
 
  1.  Chiunque,  essendovi  tenuto,  non  osserva  il   provvedimento
adottato  dal  Garante  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma   2,   o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con  la  reclusione  da  tre
mesi a due anni.