Art. 39. 
                     (Sanzioni amministrative). 
 
  1. Chiunque omette di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma  4,
e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10  e  23,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 
  3. L'organo competente a ricevere il  rapporto  e  ad  irrogare  le
sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano,  in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.
689, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 39:
            La legge 24 novembre 1981, n. 689,  reca:  "Modifiche  al
          sistema  penale" e nel capo I reca alcuni principi generali
          in materia di applicazione delle sanzioni amministrative.