Art. 4 
            (Particolari trattamenti in ambito pubblico) 
 
  1. La  presente  legge  non  si  applica  al  trattamento  di  dati
personali effettuato: 
   a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della  legge
1 aprile 1981, n. 121, come modificato  dall'articolo  43,  comma  1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in  base
alla  legge,  nonche'  in  virtu'  dell'accordo  di   adesione   alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso  esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388; 
   b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6  della  legge  24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato  ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge; 
   c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale  di  cui  al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e  successive  modificazioni,  o,  in
base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti  nella
materia penale; 
   d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma  3,  del  codice  di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito  di  uffici
giudiziari,  del  Consiglio  superiore  della  magistratura   e   del
Ministero di grazia e giustizia; 
   e) da altri  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di
sicurezza dello Stato o di prevenzione,  accertamento  o  repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di  legge  che  prevedano
specificamente il trattamento. 
  2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in  ogni  caso  le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7,
e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla  lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. 
 
          Note all'art. 4:
            La  legge    1  aprile  1981,  n.  121 (Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)  all'art.  8
          prevede l'istituzione di un Centro elaborazione dati presso
          il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  di  pubblica
          sicurezza.
            La legge 30 settembre 1983, n.  388  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione:    a)  del  protocollo  di adesione del Governo
          della Repubblica italiana all'accordo di  Schengen  del  14
          giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica
          del  Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
          Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale  dei
          controlli  alle  frontiere  comuni,  con  due dichiarazioni
          comuni;  b)  dell'accordo  di  adesione  della   Repubblica
          italiana   alla   convenzione   del   19   giugno  1990  di
          applicazione del summenzionato  accordo  di  Schengen,  con
          allegate  due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della
          Francia, nonche' la convenzione, il relativo  atto  finale,
          con  annessi  l'atto  finale,  il  processo  verbale  e  la
          dichiarazione comune dei Ministri e  Segretari    di  Stato
          firmati  in  occasione della firma della citata convenzione
          del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli  articoli
          2   e   3   dell'accordo   di  adesione  summenzionato;  c)
          dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo della Repubblica francese relativo agli articoli  2
          e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
          a Parigi il 27 novembre 1990".
             La  legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante: "Istituzione
          e  ordinamento  dei  Servizi  per  le  informazioni  e   la
          sicurezza  e disciplina del segreto di Stato, agli articoli
          3, 4 e 6 prevede l'istituzione rispettivamente del Comitato
          esecutivo per i servizi  di  informazione  e  di  sicurezza
          (CESIS),  il  servizio  per  le informazioni e la sicurezza
          militare (SISMI), il servizio  per  le  informazioni  e  la
          sicurczza democratica (SISDE), stabilendone i compiti.
            Si riporta l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
          recante  "Istituzione  e  ordinamento  dei  servizi  per le
          informazioni e la sicurezza e  disciplina  del  segreto  di
          Stato":
            "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
          documenti,  le  notizie,  le attivita' e ogni altra cosa la
          cui diffusione sia idonea a  recar  danno  alla  integrita'
          dello  Stato  democratico,  anche  in  relazione ad accordi
          internazionali,  alla  difesa   delle   istituzioni   dalla
          Costituzione  a  suo  fondamento, al libero esercizio delle
          funzioni degli organi costituzionali, alla indipenza  dello
          Stato  rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
          alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
            In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
          fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
            Il titolo IV del libro decimo  del  codice  di  procedura
          penale e' rubricato come "CASELLARIO GIUDIZIALE".
            Il  R.D.  18  giugno  1931,  n.  778, reca: "Disposizioni
          regolamentari per il servizio del casellario giudiziale".
            Il comma 3 dell'art.  371-bis  del  codice  di  procedura
          penale  individua le attivita' utili allo svolgimento delle
          funzioni   del   procuratore   nazionale    antimafia    in
          particolare,  alla  lettera  c),  prevede  l'aquisizione  e
          l'elaborazione di notizie, informazioni  e  dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata.