Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico) 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge; c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale; d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento. 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Note all'art. 4: La legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all'art. 8 prevede l'istituzione di un Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza. La legge 30 settembre 1983, n. 388 reca: "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990". La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante: "Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, agli articoli 3, 4 e 6 prevede l'istituzione rispettivamente del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), il servizio per le informazioni e la sicurczza democratica (SISDE), stabilendone i compiti. Si riporta l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato": "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". Il titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e' rubricato come "CASELLARIO GIUDIZIALE". Il R.D. 18 giugno 1931, n. 778, reca: "Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale". Il comma 3 dell'art. 371-bis del codice di procedura penale individua le attivita' utili allo svolgimento delle funzioni del procuratore nazionale antimafia in particolare, alla lettera c), prevede l'aquisizione e l'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata.